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Consultazione 2018/20: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OSC; OESC): «soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita · 6 pagine
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manda deve essere inviato all’Ufficio federale dello stato civile, firmato e accompagnato da una copia di un documento d’identità del genitore firmatario.
2Se la nascita di un infante nato morto avviene in un ospedale, in una casa per partorienti o in un istituto analogo (art. 34 lett. a), il modulo può essere consegnato alla direzione dell’istituto; quest’ultima deve trasmetterlo all’ufficio dello stato civile insieme alla notificazione della nascita.
3La domanda di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita può essere ricevuta da qualsiasi ufficio dello stato civile. La domanda di documentazione dei nomi, del cognome e della filiazione paterna di un infante nato morto, presentata separatamente dalla notificazione della nascita (art. 20, 34 e 35), è ricevuta dall’ufficio dello stato civile del luogo di nascita.
4I dati relativi a un infante nato morto devono essere comunicati all’ufficio dello stato civile entro un anno dalla sua nascita. La domanda di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere presentata all’ufficio dello stato civile entro un anno dall’evento o dall’allestimento del certificato del medico o della levatrice.
Art. 15a cpv. 2bis
2bisUno straniero i cui dati non sono disponibili è rilevato anche quando presenta una domanda:
a. di iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale (art. 8 lett. k
n. 1);
b. di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita ai sensi dell’articolo 9a capoverso 3.
Art. 15b cpv. 3-5
3Le autorità federali presentano le loro richieste al Settore Infostar (SIS) dell’Ufficio federale di giustizia (UFG).
4Le autorità cantonali presentano le loro richieste all’Ufficio federale di polizia. Quest’ultimo verifica l’autenticità dell’autorità richiedente e trasmette la richiesta al SIS.
5La registrazione, le notificazioni, le comunicazioni ufficiali e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del SIS.
Art. 52a
Il registro dello stato civile di cui all’articolo 6a capoverso 2 trasmette automaticamente una segnalazione elettronica alla banca dati RIPOL di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 20083 sui sistemi d’informazione di polizia della Con-
3 RS 361