Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

1.2.1 Contenuto del rapporto sull’efficacia

Art. 46 OPFC:

1

Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:

a. fornisce informazioni:

1. sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione dei

dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,

2. sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella pere- quazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni

finanziariamente deboli nel periodo in rassegna;

b. analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;

c. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:

1. l’adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri,

2. l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19

cpv. 4 LPFC),

3. la necessità o l’opportunità di un limite massimo di aggravio dei Cantoni finanzia- riamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse.

2

Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

3

Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC.

4

Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.

5

Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.

L’articolo 46 capoverso 1 OPFC descrive l’oggetto dell’indagine del rapporto sull’efficacia. La lettera a numero 1 evidenzia che nell’ambito della valutazione dell’esecuzione viene attribuita una particolare importanza al processo di acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. In primo piano figurano le considerazioni sui provvedimenti atti a garantire la qualità dei dati. Al numero 2, la volatilità dei contributi nell’ambito della perequa- zione delle risorse è dichiarata quale oggetto esplicito dell’indagine. Si tratta segnatamente di esaminare, nell’interesse di una politica finanziaria affidabile, i movimenti dei singoli Cantoni finanziariamente forti o deboli in fatto di risorse e, se necessario, di indicare la conseguente necessità di intervento sotto il profilo concettuale e giuridico.