Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
La volatilità dei contributi è strettamente correlata con l’articolo 46 capoverso 1 lettera c nu- mero 3, secondo cui il rapporto sull’efficacia dovrà trattare l’opportunità di un limite massimo di aggravio dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse. Lo stesso vale anche per l’adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri come pure per il mantenimento della compensazione dei casi di rigore.
I capoversi 2–5 contengono ulteriori prescrizioni e precisazioni in merito al contenuto per l’e- laborazione del rapporto sull’efficacia. Secondo il capoverso 2, il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione finanziaria. Il rapporto ha in primo luogo il compito di illustrare un’eventuale necessità di intervento, che può ad esempio verificarsi se nel periodo in rassegna sono stati effettuati importanti adegua- menti nella legislazione tributaria della Confederazione o dei Cantoni riguardanti il potenziale di risorse o se sussistono buoni motivi che possono comprovare che le vigenti basi di calcolo rispecchiano in maniera insufficiente il potenziale di risorse. L’analisi tecnica approfondita delle basi di calcolo e l’eventuale elaborazione di soluzioni alternative esulerebbero tuttavia dal qua- dro del rapporto sull’efficacia.
Gli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri devono essere esposti in un capitolo separato del rapporto sull’efficacia (art. 18 cpv. 3 LPFC). A titolo di com- plemento, nella valutazione viene fatto riferimento agli obiettivi della collaborazione intercan- tonale con compensazione degli oneri secondo l’articolo 11 LPFC.
I criteri per la valutazione degli obiettivi (art. 46 cpv. 4 LPFC) sono elencati singolarmente nell’al- legato 17 dell’OPFC1. Tuttavia, si tratta in modo esplicito di un elenco non esaustivo. In questo contesto bisogna inoltre tenere conto in particolare del piano elaborato dal gruppo paritetico per il rapporto sull’efficacia durante la fase di progettazione della NPC che fornisce indicazioni in materia di metodi e indicatori per l’analisi. Il piano è parte integrante del rapporto esplicativo sull’OPFC2.
L’articolo 46 capoverso 5 assume un’importanza particolare. Il rapporto sull’efficacia è un rap- porto del Consiglio federale e sostanzialmente rispecchia quindi la posizione della Confede- razione. Affinché si tenga debitamente conto dei diversi interessi dei Cantoni, in particolare riguardo alle raccomandazioni formulate, nel rapporto devono essere presentate le posizioni divergenti elaborate dal gruppo paritetico di studio (cfr. par. 1.2.3).
1 Con «standard di valutazione riconosciuti» si intendono gli standard di valutazione della società svizzera di valutazione (standard SEVAL). Al riguardo, per l’Amministrazione federale è stata creata una guida («Leitfaden für Wirksamkeitsprüfungen beim Bund», CaF 2005).
2 Al riguardo si veda https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/finanzausgleich/rechtsgrundlagen/Erlaeuterungen_FiLaV_d_DEF.pdf (disponibile in tedesco e in francese).