Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Le misure proposte dal Consiglio federale

Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha preso una decisione di principio riguardo alla pro- posta della CdC e ha stabilito delle linee guida per l’elaborazione del rapporto sull’efficacia. L’Esecutivo ha approvato l’elemento principale del pacchetto di misure proposto dalla CdC (dotazione minima garantita dell’86,5 %). È inoltre d’accordo di fissare la quota della Confede- razione alla perequazione delle risorse al valore massimo previsto dalla Costituzione.

Il Consiglio federale è disposto a discutere con la CdC su come impiegare i fondi della Confe- derazione sbloccati mediante la perequazione delle risorse, a condizione però che nei prossimi anni l’attuale ripartizione degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni rimanga nel complesso invariata. A tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro, diretto dal DFF in collaborazione con la CdC, incaricato di seguire gli affari aventi ripercussioni finanziare per la Confederazione e i Cantoni. Il gruppo di lavoro dovrà fornire un quadro generale degli affari e indicare eventuali trasferimenti degli oneri. Sottoporrà anche delle proposte sull’impiego dei mezzi liberati che verranno discusse al di fuori del presente rapporto. Con l’istituzione di questo gruppo di lavoro si risponde alla richiesta dei Cantoni di creare un organo paritetico di direzione politica.

Il presente rapporto sull’efficacia illustra le necessarie modifiche da apportare alla LPFC, af- finché il cambiamento del sistema della perequazione delle risorse possa essere realizzato al 1° gennaio 2020. Oltre all’introduzione della dotazione minima garantita dell’86,5 per cento e alla fissazione della quota della Confederazione al valore massimo stabilito dalla Costituzione, si prevede anche di adeguare il controllo della compensazione degli oneri. I relativi contributi di base non saranno quindi più determinati ogni quattro anni mediante decreto federale, ma saranno disciplinati nella legge. Avrebbe infatti poco senso eliminare l’attuale controllo qua- driennale della perequazione delle risorse e mantenerlo per la compensazione degli oneri. Per- tanto, un eventuale adeguamento della dotazione della compensazione degli oneri dovrebbe anch’esso avvenire attraverso una modifica della legge.

Se in futuro i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri non saranno più determinati ogni quattro anni, occorre chiedersi con quale fre- quenza dovrà essere redatto il rapporto sull’efficacia, che nel sistema attuale costituisce la base per determinare la dotazione per il prossimo quadriennio e proporre eventuali modifiche della LPFC. Il Consiglio federale non intende rinunciare a una valutazione periodica dell’efficacia del- la perequazione finanziaria nazionale poiché una simile analisi rappresenta un’importante base decisionale sul piano politico. Dalle esperienze fatte finora nell’ambito dell’elaborazione del rapporto sull’efficacia è emerso che il periodo di valutazione quadriennale è piuttosto breve, non da ultimo perché le modifiche legate alla perequazione finanziaria esplicano i loro effetti soltanto a rilento. Inoltre, la perequazione delle risorse comporta differimenti temporali abba- stanza importanti. Per questi motivi il Consiglio federale propone di estendere i futuri rapporti sull’efficacia a un periodo di valutazione di sei anni. Ne consegue che il prossimo rapporto comprenderebbe gli anni 2020–2025 e quello successivo gli anni 2026–2031.

A prescindere dal pacchetto di misure della CdC, il Consiglio federale suggerisce di adeguare il calcolo del cosiddetto fattore alfa. Questo fattore permette di calcolare le sostanze determinan- ti delle persone fisiche nel potenziale di risorse. Secondo la legislazione vigente l’incremento della sostanza viene considerato nel potenziale di risorse. Questo incremento è rappresentato dal fattore alfa, che viene ricalcolato per ogni periodo quadriennale. La pratica ha mostrato che questo fattore oscilla notevolmente nel corso del tempo causando diversi cambiamenti strutturali. D’ora in avanti il fattore alfa dovrà essere calcolato annualmente in funzione del- lo sfruttamento fiscale relativo. In questo modo s’introduce una modifica concettuale, che si