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Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 4 pagine
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Avamprogetto Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 23 settembre 19961 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1bis, 5 e 6
1bisSe la stesura di un atto richiede più di un’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare.
5L’ufficio può riscuotere una tassa di 5 franchi dalle unità IDI di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 20102 sul numero d’identificazione delle imprese, per il rilevamento di domande che non sono state presentate in forma elettronica secondo lo standard e-LEF definito dal DFGP in virtù dell’articolo 14 dell’ordinanza del 18 giugno 20103 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE).
6Le tasse di cui ai capoversi 4 e 5 non possono essere addossate al debitore.
Art. 12b Domande secondo l’articolo 8a capoverso 3 lettera d
La tassa per la domanda secondo l’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ammonta a 20 franchi.
SR ..........
1 RS 281.35
2 RS 431.03
3 RS 272.1
2018–......