Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 7 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
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1 In generale
In virtù dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse per la procedura d’esecuzione e di fallimento. È ciò che ha fatto emanando l’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35).
La presente revisione prende le mosse dall’adozione, il 16 dicembre 2016 da parte del Parlamento, dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF (FF 2016 7935); il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2017. Secondo questa nuova disposizione il debitore escusso può chiedere all’ufficio d’esecuzione, presentando una relativa domanda, di non dare notizia a terzi circa procedimenti esecutivi se, per tre mesi, il creditore non ha preso provvedimenti per eliminare l’opposizione. Come già previsto nell’ambito dei lavori preliminari (Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 19 febbraio 2015 sull’iniziativa parlamentare 09.530, FF 2015 2641 2649 seg.), per tali domande e il loro trattamento da parte dell’ufficio d’esecuzione va prevista una tassa. Il nuovo articolo 12b AP-OTLEF introduce tale tassa.
La presente revisione propone inoltre alcune altre modifiche dell’ordinanza sulle tasse che si sono rivelate necessarie negli ultimi anni. L’ordinanza sulle tasse è anche adeguata alle mutate condizioni quadro del gruppo e-LEF.
2 Le singole disposizioni
2.1 Articolo 9
Capoverso 1bis: la OTLEF prevede una tassa forfettaria per diverse attività delle autorità. Può tuttavia succedere che, in un singolo caso, l’onere effettivo delle autorità sia molto elevato e che la tassa forfettaria sia eccessivamente bassa. Per questi casi diverse disposizioni della OTLEF prevedono di fatturare ogni mezz’ora o ora supplementare (cfr. art. 11, 12 cpv. 2, 20 cpv. 3, 30 cpv. 5, 46 cpv. 1 lett. c OTLEF) aumentando la tassa di 40.- franchi per ogni mezz’ora supplementare, con l’eccezione dell’articolo 46 capoverso 1 lettera c OTLEF. Il diritto vigente non prevede invece tale possibilità per la stesura di atti, sebbene anche in questo ambito in singoli casi, segnatamente nella procedura di fallimento, il tempo necessario può superare un’ora. Il Consiglio federale propone pertanto di prevedere la possibilità di aggiungere un adeguato supplemento anche per la stesura di atti.
Capoversi 5 e 6: dal 1° dicembre 2015 l’impiego dello standard e-LEF 2.1.01 è obbligatorio per gli uffici d’esecuzione. Pertanto molti creditori lavorano già con un