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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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III

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

2Le seguenti modifiche dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici entrano in vigore come segue:

a. il 1° dicembre 2019: l’allegato 1.1 e l’allegato 1.16 numero 1.3 capoverso 2 lettera d;

b. il 1° gennaio 2020: l’allegato 2.10 numero 1 capoversi 7–9; 2.1 capoverso 2 lettera b; 2.1 capoverso 3; 2.2 capoverso 4; 2.3 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera a; 3.3 e 7 capoversi 4 e 5, l’allegato 2.4 numero 4bis;

c. il 1° giugno 2020: l’allegato 1.10, l’allegato 1.16 numero 3 e l’allegato 2.16;

d. il 1° giugno 2021: l’allegato 1.9, l’allegato 1.16 numeri 2, 4 e 5, l’allegato 2.2;

e. il 1° giugno 2024: l’allegato 2.11 numero 4.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr