Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
1 Situazione iniziale
Al fine di tutelare gli organismi acquatici e le risorse di acqua potabile, dal 1° gennaio 2016 l’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) impone ad alcune stazioni centrali di depurazione di mettere in atto misure volte all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Nello specifico, l’obbligo è previsto per:
gli impianti con più di 80 000 abitanti allacciati;
gli impianti con più di 24 000 abitanti allacciati nel bacino imbrifero di laghi;
gli impianti con più di 8000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d'acqua con una quota di oltre il 10 per cento di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce;
altri impianti con più di 8000 abitanti allacciati se la depurazione è necessaria a causa di particolari condizioni idrogeologiche.
Nel 2021 si intende compiere un ulteriore passo. Si prevede infatti di obbligare gli impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in acque con una quota superiore al 5 per cento di sostanze organiche in tracce ad adottare misure quando le acque si trovano in una zona sensibile a livello ecologico o sono importanti per l’approvvigionamenti di acqua potabile e il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione1.
Nel frattempo tutti i Cantoni hanno pianificato le misure da mettere in atto. Sulla base dei criteri di cui sopra validi a partire dal 2016, si stima che saranno circa 130 in tutta la Svizzera le stazioni di piccole e medie dimensioni (con più di 8000 abitanti allacciati) interessate. Questo comporterà il trattamento del 70 per cento circa delle acque di scarico svizzere e una riduzione significativa delle sostanze organiche in tracce immesse nelle acque. La Confederazione si farà carico del 75 per cento dei costi d’investimento, attualmente stimati a 1,4 miliardi di franchi. A tal fine, fino al 2040 riscuoterà una tassa federale sulle acque di scarico pari a 9 franchi l’anno per abitante allacciato.
Prioritario è il potenziamento delle stazioni di medie e grandi dimensioni. Quanto alle stazioni di piccole dimensioni, invece, alla luce della sproporzione tra costi e benefici effettivi che un potenziamento genererebbe, misure in tal senso non sono generalmente previste (cfr. Rapporto esplicativo del 22 dicembre 2014 concernente la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque, pag. 3). Tuttavia, dal 2021 è previsto che i Cantoni introducano l’obbligo di potenziamento anche per le stazioni di piccole dimensioni con più di 1000 abitanti allacciati. Questa disposizione soddisfa la richiesta dei Cantoni di disporre di un maggior margine di azione in casi eccezionali e motivati (cfr. Rapporto del 20 ottobre 2012 sugli esiti della consultazione aprile-agosto 2012 concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque [LPAc, RS 814.20]).
Com’è emerso dall’analisi delle pianificazioni cantonali, questo criterio (allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino) applicato a stazioni con più di 1000 abitanti allacciati significa però che a partire dal 2021 le misure di potenziamento potrebbero interessare numerose altre stazioni (tra le 55 e le 140 unità circa). Verrebbero così superate in modo netto le stime iniziali relative alle stazioni di piccole dimensioni da potenziare e si renderebbero necessari costi d’investimento supplementari fino a 500 milioni di franchi. In molti casi si tratterebbe di progetti di fusione, con i quali stazioni a partire da 1000 abitanti allacciati verrebbero chiuse e accorpate a stazioni più grandi, un processo che avverrebbe comunque per ragioni di natura economica o legate, per esempio, all’età delle stazioni, e quindi indipendentemente dalla questione legata alle sostanze in tracce. L’obbligo per queste stazioni contribuirebbe soltanto in minima parte a migliorare la qualità delle acque interessate e contraddirebbe il concetto stesso alla base
1 RU 2015 4791 3/8 054.11-00025/00005/00002/R074-0720