Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 8 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
2 Punti essenziali del progetto
Attualmente è previsto che secondo la modifica proposta dell’allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino OPAc, dal 2021, i Cantoni potranno nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero obbligare le stazioni con più di 1000 abitanti allacciati a mettere in atto misure volte all’eliminazione di sostanze organiche in tracce. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le stazioni con più di 8000 abitanti allacciati, per cui l’obbligo può essere imposto in presenza di acque con una quota di oltre il dieci per cento di acque di scarico non trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce, in questo caso la quota è fissata al cinque per cento e il corso d’acqua deve trovarsi in una zona sensibile a livello ecologico oppure essere importante per l’approvvigionamento di acqua potabile. Questo margine di azione era stato richiesto dai Cantoni per poter dar seguito alle misure pianificate anche in determinati casi limite, per esempio qualora un corso d’acqua presenti una quota leggermente inferiore al dieci per cento di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce o il numero necessario di abitanti allacciati non sia stato ancora raggiunto. L’entrata in vigore posticipata della presente disposizione è in linea con la priorità accordata, su scala nazionale, alle misure per il potenziamento delle stazioni di medie e grandi dimensioni.
Nel quadro delle pianificazioni e delle valutazioni delle acque è emerso che fino a 140 stazioni potrebbero essere obbligate a mettere in atto misure di potenziamento. Ciò significa che quella del cinque per cento è una quota troppo bassa. Inoltre, è emerso che per valutare con maggiore cognizione di causa per quali stazioni di piccole dimensioni si rendano effettivamente necessarie misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce occorre attendere che il processo di fusione attualmente in corso raggiunga una fase più matura.
L’allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino OPAc deve essere pertanto modificato di modo che, nel caso di stazioni con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d’acqua, la quota minima di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce sia fissata al 20 per cento. Al contempo, è altresì necessario posticipare l’entrata in vigore di questa disposizione al 1° gennaio 2028. In questo modo non solo diminuirà sensibilmente il numero delle stazioni interessate (-60 % rispetto alle pianificazioni cantonali attuali) e i costi supplementari per il finanziamento speciale, ma sarà garantito anche il miglior rapporto possibile tra costi e benefici. Per di più, il processo di fusione di stazioni di piccole dimensioni avrà raggiunto una fase più matura quando si tratterà di mettere in atto le relative misure.
Oltre alla soluzione sopra descritta, sono state vagliate con i Cantoni anche altre soluzioni, tra cui quella dell’abolizione dell’obbligo di potenziamento di stazioni con più di 1000 abitanti allacciati e quella di un’eventuale priorizzazione, su scala nazionale, dei progetti di potenziamento che un simile obbligo renderebbe necessari. La grande maggioranza dei Cantoni, tuttavia, ha espresso la sua preferenza per la soluzione proposta.
5/8 054.11-00025/00005/00002/R074-0720