Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 5 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione Accordi programmatici 2020−2024
1 Situazione iniziale
Dal 2008 la Confederazione attua la propria politica di sovvenzionamento nel settore ambientale mediante accordi programmatici con i Cantoni, in cui le parti fissano congiuntamente gli obiettivi ambientali da raggiungere e i sussidi messi a disposizione a tal fine dalla Confederazione. La Confederazione garantisce la gestione strategica e orienta l’adempimento dei compiti mediante la definizione di obiettivi, mentre i Cantoni stabiliscono come intendono raggiungere concretamente gli obiettivi definiti. Per il periodo programmatico corrente (2016 – 2019) la Confederazione e i Cantoni hanno stipulato 250 accordi programmatici per un totale di 977 milioni di franchi.
Gli accordi programmatici (AP) sono stipulati di norma per la durata di quattro anni. Secondo l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione del 5 aprile 2006 (OFC; RS 611.01), di regola entro sei mesi dall’adozione del messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio separato sugli impegni di credito e gli accordi programmatici. Finora, la domanda relativa ai crediti d’impegno per gli accordi programmatici veniva sempre inoltrata alcuni mesi prima dell’approvazione del messaggio relativo al piano di legislatura. L’armonizzazione temporale tra i crediti d’impegno per gli accordi programmatici e il piano finanziario di legislatura può essere garantita nel modo più semplice stabilendo per una sola volta dei periodi programmatici di cinque anni (2020- 2024). Per poter adempiere le disposizioni legali dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione, il prossimo periodo programmatico avrà una durata convenuta di cinque anni (2020-2024).
Le basi legali che attuano questi accordi programmatici per il prossimo quarto periodo programmatico (2020 – 2024) necessitano soltanto di alcuni adeguamenti minimi. Solamente il settore delle acque e quello delle foreste richiedono una piccola modifica al’interno delle disposizioni transitorie.
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque
Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, capoverso 3
Oggi l’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) prevede che a partire dal 2020 l’ammontare delle indennità sia determinato tenendo conto della lunghezza del tratto rivitalizzato e della larghezza del fondo dell’alveo del corso d’acqua interessato. A tal fine, il 1° giugno 2011, all’entrata in vigore della disposizione, era stato previsto un futuro finanziamento di progetti di rivitalizzazione mediante prezzi standard per unità di prestazione (ossia p. es. 5000 CHF per metro lineare di corso d’acqua con una larghezza di 10-15 m). Per l’elaborazione dei prezzi standard era sembrato sufficiente all’epoca stabilire un periodo di transizione fino al 2016, ma nel frattempo tale periodo ha dovuto essere prorogato fino a fine 2019 nel quadro dell’ordinanza del 28 gennaio 2015 che adegua ordinanze in materia ambientale, in particolare in relazione agli accordi programmatici del periodo programmatico 2016-2019. Si è tuttavia dovuto constatare che a tutt’oggi non si dispone di una quantità sufficiente di dati relativi a progetti completati per poter elaborare i prezzi standard. Attualmente vengono rilevati i necessari dati aggiuntivi presso i Cantoni, che saranno in seguito analizzati. Per questo motivo, la disposizione transitoria di cui al capoverso 3 sarà prorogata di altri cinque anni fino al 31 dicembre 2024 (un periodo programmatico). Inoltre, anche l’ammontare delle indennità continuerà a essere stabilito in funzione dell’entità delle misure.
Il principio secondo cui le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque e dell’efficacia delle misure stesse (art. 62b
3/5 054.11-00025/00005/00002/R084-1216