Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione Accordi programmatici 2020−2024

cpv. 3 della legge sulla protezione delle acque; OPAc; RS 814.20), resta però rispettato: ai progetti con un maggior spazio riservato alle acque, con un buon rapporto costi-benefici e con grandi benefici per le attività di svago sono infatti versati contributi più elevati (criteri di cui all’art. 54b cpv. 1 lett. c–e OPAc). In tal modo viene mantenuto l’incentivo ad aumentare l’efficienza delle misure di rivitalizzazione dei corsi d’acqua.

2.2 Modifica dell’ordinanza sulle foreste

Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, capoverso 2

Per migliorare la redditività della gestione forestale, l’articolo 43 capoverso 1 lettera j dell’ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) prevede che l’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti di adattamento o di ripristino di strutture di raccordo sia stabilito in base al numero di ettari di superficie forestale raccordata. Questa disposizione è stata introdotta in occasione della revisione dell’articolo 38a della legge forestale ed è in vigore dal 1° gennaio 2017. Poiché al momento della decisione del Parlamento non erano disponibili le basi tecniche necessarie alla determinazione degli aiuti finanziari globali all’ettaro conformemente all’articolo 43 capoverso 1 lettera j OFo, nel capoverso 2 dell’OFo è stata inserita la disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016. Secondo questa disposizione, l’ammontare degli aiuti finanziari continuerà a essere stabilito in base all’entità e alla qualità dei provvedimenti.

Da un esame tecnico eseguito negli anni 2016/2017 è emerso che la determinazione degli aiuti finanziari globali all’ettaro volti alla promozione – basata sulle prestazioni – di strutture di raccordo forestali sembra essere per principio possibile, ma che occorre più tempo del previsto per approfondirne le basi tecniche e pratiche. Nell’ambito dell’emanazione della disposizione transitoria, da un lato è stato trascurato il fatto che i tempi di preparazione dei prossimi periodi quinquennali della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) siano ormai molto brevi, motivo per cui è stato necessario svolgere la consultazione esterna già nel primo semestre 2018. Dall’altro, l’esperienza con altri ambiti della NPC mostra che è molto utile, ma anche dispendioso in termini di tempo, coordinare e concordare valori di riferimento tra servizi federali e coinvolgere i Cantoni e altri interessati in un approccio partecipativo. Per questi motivi la disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 capoverso 2 sarà prorogata fino al 31 dicembre 2024.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il presente avamprogetto non ha ripercussioni sul diritto internazionale.

4/5 054.11-00025/00005/00002/R084-1216