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Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 7 pagine
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Assicurazione malattie. LF 832.10
b. adulti domiciliati all’estero, per Stato di domicilio;
c. minorenni domiciliati nel Cantone;
d. minorenni domiciliati all’estero, per Stato di domicilio.
3Per ogni gruppo di assicurati di cui al capoverso 2 l’entità
dell’importo forfettario è calcolata in funzione dei costi medi delle prestazioni per i quali è versato il contributo cantonale.
4Il capoverso 3 si applica per analogia agli assicurati di cui all’articolo 60 capoverso 5.
Art. 79a Diritto di regresso dei Cantoni
Il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi che esso ha versato secondo l’articolo 25a.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Minoranza (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Quest’ultima dipende dall’entrata in vigore di un disciplinamento successivo relativo all’articolo 55a LAMal.