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Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 7 pagine
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Assicurazione malattie. LF 832.10
Titolo prima dell’art. 60
Capitolo 5: Finanziamento
Sezione 1: Contributo cantonale
Art. 60 Calcolo
1I Cantoni partecipano al finanziamento dei costi delle prestazioni secondo la presente legge. Ogni Cantone versa a tale scopo un contributo cantonale.
2Per il calcolo del contributo cantonale sono determinanti i costi delle prestazioni che rispettano le seguenti condizioni:
a. prestazioni secondo gli articoli 25–31, ad eccezione delle prestazioni di cui all’articolo 25a capoverso 1 e delle prestazioni remunerate in virtù di una convenzione secondo l’articolo 49a;
b. prestazioni fornite in Svizzera alle seguenti persone:
1. assicurati che vivono nel Cantone interessato,
2. assicurati di cui all’articolo 41 capoverso 2bische vivono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e per i quali il Cantone interessato è il Cantone di domicilio ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2ter.
3La partecipazione ai costi degli assicurati secondo l’articolo 64 e i diritti fatti valere dagli assicuratori mediante regresso secondo l’articolo 72 capoverso 1 LPGA sono dedotti dai costi di cui al capoverso 2 ai fini del calcolo del contributo cantonale.
4Ogni Cantone fissa di volta in volta per l’anno civile, al più tardi nove mesi prima del suo inizio, la quota percentuale per il contributo cantonale. Tale quota dev’essere almeno del 25,5 per cento.