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Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 7 pagine

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Assicurazione malattie. LF 832.10

a. al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio;

b. al massimo secondo la tariffa del fornitore di prestazioni scelto, se:

1. vi è un caso d’urgenza, o

2. il Cantone di domicilio ha autorizzato preliminarmente la cura presso il fornitore di prestazioni scelto; esso rilascia l’autorizzazione se nessun ospedale figurante nel suo elenco offre le prestazioni necessarie.

1terIl capoverso 1bis, ad eccezione della lettera b, si applica per analogia alle case per partorienti.

2bisIl capoverso 1bissi applica per analogia alla rimunerazione per una cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco per i seguenti assicurati che vivono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia:

a. frontalieri e loro familiari;

b. familiari di domiciliati, dimoranti annuali e dimoranti temporanei;

c. beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e loro familiari.

2terPer gli assicurati secondo il capoverso 2bis, per Cantone di domicilio ai sensi della presente legge si intende il Cantone in cui hanno un nesso.

2quaterPer gli assicurati che vivono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e beneficiano di una rendita svizzera e per i loro familiari l’assicuratore assume, in caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell’elenco, una rimunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura corrispondente in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento. In caso d’urgenza, l’assicuratore assume una rimunerazione secondo la tariffa applicata nel Cantone di ubicazione.

3 e 3bisAbrogati

4… Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. L’assicuratore deve assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate dai fornitori di prestazioni ai quali la persona assicurata ha limitato il suo diritto di scelta; egli non deve assumere i costi delle prestazioni che sono effettuate o ordinate da altri fornito-