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Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 7 pagine
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5Per gli assicurati che vivono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e beneficiano di una rendita svizzera e per i loro familiari la Confederazione assume, in caso di cura in Svizzera, la quota parte ai costi che corrisponde alla quota percentuale fissata dal Cantone di ubicazione secondo il capoverso 4 per il contributo cantonale. I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia.
6Gli assicuratori trasmettono al Cantone o alla Confederazione i dati necessari al calcolo del contributo cantonale e del contributo federale. I Cantoni e la Confederazione versano il loro contributo
all’istituzione comune (art. 18). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 60a Suddivisione fra gli assicuratori
Il contributo cantonale e il contributo federale sono suddivisi fra i singoli assicuratori in funzione dei loro costi determinanti per il calcolo del contributo cantonale e del contributo federale.
Minoranza (Humbel, Aeschi Thomas, de Courten, Herzog, Hess Lorenz, Sauter, Schmid-Federer, Weibel)
Art. 60a Suddivisione fra gli assicuratori
1Il contributo cantonale e il contributo federale sono suddivisi quale importo forfettario per persona assicurata fra i singoli assicuratori.
2L’entità dell’importo forfettario è calcolata per ognuno dei seguenti gruppi di assicurati:
a. adulti domiciliati nel Cantone;