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Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 7 pagine
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ri di prestazioni, tranne nel caso in cui abbia conferito previamente la garanzia speciale o vi sia un caso d’urgenza. L’assicuratore conferisce la garanzia speciale se la cura non è offerta dai fornitori di prestazioni da lui scelti.
Art. 42 cpv. 2, secondo periodo, e 3
2… In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l’assicuratore è debitore della remunerazione.
3Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l’economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante l’assicurato riceve una copia della fattura che è stata inviata all’assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 49a Ospedali e case per partorienti convenzionati
1Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell’elenco ospedaliero secondo l’articolo 41 capoverso 1bis, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 capoverso 1 lettere a–c ed f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2La remunerazione prevista nelle convenzioni non può essere superiore alla remunerazione da parte degli assicuratori dopo deduzione della quota percentuale per il contributo cantonale secondo l’articolo 60 capoverso 4.
Minoranza (Gysi, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Häsler, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)
Art. 49a Ospedali e case per partorienti convenzionati
1Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell’elenco ospedaliero secondo l’articolo 41 capoverso 1bis, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 capoverso 1 lettere a–c ed f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2La remunerazione prevista nelle convenzioni non può essere superiore al 45 per cento della remunerazione di cui all’articolo 49 capoverso 1.
Art. 51 cpv. 1, secondo periodo
1…. È fatto salvo il contributo cantonale di cui all’articolo 60.