Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 6 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
L'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11) disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è l'autorità di vigilanza.
L'OITC necessita di una revisione. Da un lato si tratta di adeguare una serie di disposizioni all’attuale prassi delle autorità di vigilanza, dall'altro alcuni articoli sono rielaborati sotto il profilo redazionale e strutturati in modo diverso per ragioni sistematiche. Le principali modifiche riguardano il campo d’applicazione, la prassi inerente i lavori di manutenzione, gli adeguamenti dei processi per il rilascio dell'autorizzazione d’esercizio e l'alta vigilanza.
Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri, secondo l'articolo 57c capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010]. Compete pertanto solo al Collegio decidere di sciogliere la Commissione di sicurezza, alla quale non si è fatto più ricorso dall'inizio degli anni Novanta. A seguito di una verifica sulla ragione d’essere delle commissioni, alla fine del 2003 il Consiglio federale ha deciso di sciogliere la Commissione di sicurezza. La relativa disposizione viene pertanto abrogata. Nel quadro della prossima revisione della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC; RS 746.1) si procederà al relativo adeguamento.
Se una disposizione è ripresa senza modifiche o viene adeguata solo leggermente si rinuncia al relativo commento.
2 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto
L'attuale articolo 1 è ripreso senza modifiche.
Articolo 2 Campo d'applicazione
Per ragioni sistematiche e per consentire una migliore leggibilità, il campo d'applicazione dell’ordinanza viene completato e precisato.
Il nuovo capoverso 1 lettera a si riferisce all'articolo 1 capoverso 2 LITC. La definizione degli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC figura all’articolo 3.
Il nuovo capoverso 3 definisce le sezioni dell'OITC applicabili agli impianti di trasporto in condotta (OITC) sotto la vigilanza cantonale (sezioni 7, 8 e 9).
Articolo 3 Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC
Il campo d'applicazione della LITC si basa sulla regolamentazione dell’OICT. Quest’ultima sancisce che la LITC si applica interamente agli impianti di trasporto in condotta nei quali il prodotto della pressione d’esercizio autorizzata (p) moltiplicata per il diametro esterno (d) è superiore a 200 bar cm e, allo stesso tempo, la pressione d’esercizio autorizzata è superiore a 5 bar. Nella prassi tale regolamentazione risulta complicata e comporta che alcune condotte con un diametro ridotto ma una pressione media rientrano nella competenza dei Cantoni. Inoltre, grazie alla sempre maggiore diffusione di stazioni di rifornimento di gas naturale è stato costruito un numero sempre più elevato di condotte con un diametro esterno ridotto e una pressione elevata fino a 300 bar. Secondo l'attuale regolamentazione questo tipo di condotta di collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e le colonne di distribuzione del carburante sottostà alla vigilanza federale. Ciò non è ideale, visto che le stazioni di rifornimento, a giusto titolo, sottostanno alla vigilanza cantonale. Ai fini di una maggiore semplificazione, in futuro saranno presi in considerazione la pressione d'esercizio massima autorizzata (superiore a 5 bar) e il diametro esterno (superiore a 6 cm). Nella prassi alcuni pochi impianti ora di competenza cantonale passeranno alla vigilanza federale. Le condotte di collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e le colonne di distribuzione di carburante, invece, saranno sottoposte alla vigilanza cantonale.
Il nuovo capoverso 2 prevede che, per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponda alla pressione massima possibile, incluse le variazioni. Tale regolamentazione figura già nella direttiva dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti (IFO) 2003 sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressione superiore a 5 bar.
Articolo 4 Impianti non sottoposti alla LITC
Finora le condotte che sono parti costitutive di impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti liquidi o gassosi a condizione che non superino di più di 100 m l'area destinata all'installazione non sono state sottoposte alla LITC. In futuro anche i relativi impianti per i carburanti e i combustibili gassosi non saranno soggetti alla LITC. Attualmente non si giustifica più che soltanto i combustibili e carburanti liquidi - e non quelli gassosi – vengano esclusi dal campo d’applicazione della LITC.
Articolo 5 Organi di vigilanza
L'articolo 17 capoverso 1 LITC stabilisce che l'autorità di vigilanza è l'UFE. Per consentire una migliore leggibilità delle disposizioni dell'ordinanza, nel presente articolo sono elencate tutte le autorità di vigilanza della Confederazione.
La disposizione, secondo cui in merito a questioni tecniche decide l'UFE su richiesta dell'IFO, è ormai inutile e viene pertanto abrogata.