Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 6 pagine
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Articolo 15 Concessione parziale
Si rinuncia alla menzione dei documenti parte integrante della procedura d’approvazione dei piani. Viene unicamente osservato che per i segmenti di una condotta incontestati può essere rilasciata un’approvazione parziale, a condizione che non venga pregiudicato il settore contestato dell'impianto.
Non è più disciplinata la notifica dell'approvazione dei piani, visto che è regolata secondo i principi sanciti nella legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Articolo 16 Termini di trattazione
L'attuale articolo 16 è ripreso senza modifiche.
Articolo 17 Sospensione
Se per completare la documentazione da allegare alla domanda, elaborare le varianti di progetto o concludere le trattative con le autorità e gli oppositori l'impresa necessita più di tre mesi, la procedura può essere sospesa fino a nuova richiesta di riapertura. Se una procedura subisce ritardi per altri motivi (ad es. progetti di terzi), è ipotizzabile una sospensione in virtù delle regole procedurali generali.
Articolo 18 Esame tecnico delle condotte
Il presente articolo disciplina l’esame della documentazione tecnica sulle condotte. L'attuale articolo 14 (Procedura seguita dall'Ispettorato) è pertanto abrogato.
La documentazione tecnica sulle condotte dovrà essere presentata all'IFO non solo nell'ambito della procedura d’approvazione dei piani bensì, se necessario, anche nel quadro di progetti o lavori di manutenzione che non sottostanno all’approvazione dei piani. L'IFO esamina la documentazione tecnica sulle condotte per verificare il rispetto delle regole della tecnica secondo l'articolo 3 OSITC, dell'approvazione dei piani e dell'autorizzazione d'esercizio e comunica all'impresa l'esito dell'esame.
In futuro sono richieste le linee piezometriche delle condotte per il trasporto di liquidi.
Articolo 19 Piani di costruzione
Per la fase di costruzione non è necessario ripresentare i piani del progetto (cfr. art. 10). In futuro i piani di costruzione richiesti saranno specificati. Si tratta dei piani di linea, dei piani d'oggetto nonché dei piani di situazione, degli edifici e di configurazione dei dintorni degli impianti accessori.
Finora l'UFE ha esaminato i piani di costruzione per verificare la compatibilità con l'approvazione dei piani. Nella prassi i piani di costruzione vengono però dapprima esaminati sotto il profilo tecnico dall'IFO. In seguito l'UFE controlla se i piani di costruzione sono compatibili con l'approvazione dei piani. Si tratta di sancire in modo esplicito a livello di ordinanza l’attuale prassi.
Di regola nella prassi le imprese informano gli ingegneri/geometri responsabili delle modifiche costruttive previste. Inoltre inviano ai Cantoni interessati le relative approvazioni dei piani. I Cantoni dispongono pertanto già delle informazioni necessarie per l'aggiornamento della misurazione ufficiale. Non è perciò più necessario che l’UFE trasmetta i piani di costruzione ai servizi cantonali preposti alla misurazione ufficiale.
Articolo 20 Controllo degli oneri da parte dell'UFE
Secondo l'attuale OITC, l'IFO impone le misure richieste da altri servizi federali o cantonali, in particolare nell'ambito della protezione dei lavoratori, della salute e dell'ambiente. All'IFO compete la vigilanza tecnica degli impianti di trasporto in condotta. Non dispone tuttavia delle necessarie conoscenze per vigilare sull'adempimento di misure o oneri in altri settori.
La vigilanza sull’adempimento di misure o oneri può essere delegata interamente o parzialmente a terzi, ossia ai Cantoni. Nella prassi l'UFE stipula degli accordi concernenti l'attuazione di oneri in ambito ambientale con i Cantoni interessati. Per poter svolgere questa mansione di controllo, su richiesta l'impresa deve fornire all'UFE informazioni concernenti l'organizzazione del cantiere, il calendario d'esecuzione del progetto e, se necessario, altri dati utili.
Articolo 21 Vigilanza tecnica da parte dell'IFO
L'IFO continuerà a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori di costruzione e a controllare l’attuazione di misure e oneri per soddisfare i requisiti tecnici degli impianti di trasporto in condotta. Esso può effettuare i controlli oppure delegarli a terzi. L'impresa deve informare l'IFO in anticipo e in tempo utile circa l'organizzazione del cantiere, le specifiche tecniche concernenti l'esecuzione dei lavori e il calendario d'esecuzione del progetto. Restano invariati l'obbligo di notifica dell'impresa nel caso di avvenimenti particolari e l'obbligo di redigere verbali sui lavori e i controlli effettuati.
Articolo 22 Collaudo tecnico
Per ragioni sistematiche, la disposizione è stata trasferita dalla sezione ”Esercizio” alla sezione ”Costruzione”. Inoltre è stato eliminato l'obbligo dell'IFO di controllare l'attuazione delle misure disposte a tutela dell'ambiente (cfr. commenti agli articoli 20 e 21).
Articoli 23 - 25 Autorizzazione d'esercizio, autorizzazione d'esercizio generale, autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto
Secondo l'articolo 30 LITC, per l'esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l'autorizzazione dell'UFE. Conformemente all'attuale OITC, l'impresa presenta la domanda per la messa in esercizio dell'impianto all'UFE al termine della costruzione o della modifica dell'impianto di trasporto in condotta.