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Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 9 pagine
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Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta, OITC)
del ... Avamprogetto dell’8 giugno 2018
Il Consiglio federale svizzero,
visti l'articolo 1 capoversi 1, 2 lettera a e gli articoli 4, 45 numero 3 e 52 capoverso 2 numeri 1 e 3 della legge federale del 4 ottobre 19631 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (LITC)
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.
Art. 2 Campo d’applicazione
1La presente ordinanza si applica interamente a:
a. impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 LITC;
b. impianti di trasporto in condotta di proprietà della Confederazione o di un istituto federale, indipendentemente dal fatto che rientrino nella categoria di cui alla lettera a.
2Se l’impianto di trasporto in condotta è composto da parti che sottostanno al capoverso 1 e da parti che non vi rientrano, una volta sentito il Cantone interessato l’Ufficio federale dell'energia (UFE) sottopone l’intero impianto alla regolamentazione che reputa più adeguata.
3Agli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale secondo il capo IV LITC si applicano le sezioni 7 - 9 della presente ordinanza.
Art. 3 Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC
1Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC le condotte con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm; i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione.
2Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, incluse le variazioni.
Art. 4 Impianti non sottoposti alla LITC
1Non sono sottoposte alla LITC:
a. le condotte che sono parti costitutive di impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti liquidi o gassosi a condizione che non superino di più di 100 m l'area destinata all'installazione;
b. le condotte che collegano le stazioni di distribuzione di gas dell'impresa ai consumatori e non superano i 100 m di lunghezza.
2Inizio e fine dell'impianto di trasporto in condotta sottoposto alla LITC sono fissati dall'UFE in occasione dell'approvazione dei piani e devono situarsi presso le serrande o presso altri impianti adeguati della condotta.
Art. 5 Organi di vigilanza
1L'UFE è l'autorità di vigilanza.
2La vigilanza tecnica compete all'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti (IFO).
Art. 6 Ispettorato federale degli oleo e gasdotti
1L'IFO è un servizio speciale dell'Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) e ha una contabilità propria. I dettagli sono regolati in un contratto tra la Confederazione e l'ASIT.
2L'IFO tratta direttamente con imprese, autorità e terzi. In caso di controversie decide l'UFE.
RU
1 RS 746.1
2018–......