Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 6 pagine

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Nella prassi, in caso di modifiche agli impianti di trasporto in condotta, l'UFE rilascia un'autorizzazione d'esercizio separata per ogni impianto modificato. Di conseguenza, la maggior parte delle imprese possiede diverse autorizzazioni d'esercizio, in parte non coordinate sufficientemente tra loro. Questa situazione causa contraddizioni e incertezze a livello di esecuzione delle disposizioni.

In futuro l'autorizzazione d'esercizio secondo la LITC sarà composta da due parti: l'autorizzazione d'esercizio generale e l'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. Per quanto riguarda il contenuto, la pressione d'esercizio e i limiti di vigilanza rientrano nel regolamento d'esercizio e nei piani, motivo per cui non figureranno più nell'autorizzazione d'esercizio generale e nell'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto, ma saranno approvati nel quadro del regolamento d'esercizio e dei piani.

Le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio generale sono la prova che è stata conclusa l'assicurazione di responsabilità civile prescritta per l'intero impianto (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. c LITC) e il regolamento d'esercizio approvato dall'UFE secondo l'articolo 26. Modifiche all'impianto di trasporto in condotta non richiedono pertanto una nuova autorizzazione d'esercizio generale o la modifica della stessa. Al termine della costruzione o della modifica dell'impianto di trasporto in condotta sarà necessaria un'autorizzazione per la messa in esercizio. Le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione saranno l'autorizzazione d'esercizio generale, la prova che l'organizzazione di catastrofe è stata informata in modo esaustivo sulla condotta e l'adempimento dei requisiti sanciti all'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b LITC. Nel caso di modifiche di piccola entità all'impianto di trasporto in condotta, sottoposto all'obbligo d’approvazione dei piani, l'UFE può rinunciare alla presentazione di una domanda di autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. In questi casi si può procedere alla messa in esercizio dopo avere superato il collaudo tecnico secondo l'articolo 22 e previa approvazione da parte dell'IFO.

Adeguando così il processo per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio secondo LITC sarà possibile non dovere cambiare dopo ogni modifica dell’impianto l'autorizzazione d'esercizio generale di un esercente. Gli adeguamenti necessari dell'autorizzazione d'esercizio, specifici dell'impianto, potranno essere disposti nell'ambito dell'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. Ciò consente di semplificare le procedure sia per gli esercenti che per le autorità (UFE e IFO). In futuro eventuali oneri derivanti dall'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto dovranno essere integrati nel nuovo regolamento d'esercizio.

Articolo 26 Regolamento d'esercizio

Il regolamento d'esercizio viene modificato spesso. Per questo motivo in futuro viene separato dall'autorizzazione d'esercizio e dovrà essere approvato in modo indipendente dall’UFE (cpv. 1). La pressione d'esercizio e i limiti di vigilanza sono oggetto del regolamento d'esercizio e sono approvati insieme a quest'ultimo.

Al capoverso 3 (informazioni sull'esercizio) sono state abrogate in particolare le disposizioni concernenti le condizioni d'esercizio particolari e le prescrizioni particolari per raschiature. Queste ultime sono oggetto del capoverso 4 lettera d (elenco delle regolamentazioni speciali a livello operativo).

Al capoverso 4 sono richiesti un elenco delle concessioni, approvazioni dei piani e autorizzazioni d'esercizio valide, un elenco degli impianti di trasporto in condotta con relative indicazioni della pressione, un elenco della planimetria valida e un elenco delle regolamentazioni speciali a livello operativo. Le piante d’insieme e altri piani invece non devono più essere allegati al regolamento d'esercizio. Si tratta di integrazioni che corrispondono all'attuale prassi.

Articolo 27 Piani d'esecuzione

Vedi commenti agli articoli 11 e 19.

Articolo 28 Vigilanza sull'esercizio

Nella prassi l'IFO spesso partecipa agli esercizi d'intervento delle imprese. Al capoverso 1 lettera i è sancito il controllo degli esercizi d’intervento da parte dell’IFO.

Secondo l'OITC in vigore l'impresa deve informare immediatamente l'IFO se si verificano avvenimenti straordinari. In caso di danni o fuoriuscite della merce trasportabile, l’impresa deve informare anche l'Ufficio federale. La disposizione che sancisce l’obbligo di informare l’UFE è abrogata, visto che tale punto è regolato all'articolo 60 OSITC. In futuro l'UFE sarà informato dall'IFO e non dall'impresa.

Articolo 29 Sospensione dell'esercizio da parte dell'impresa

L'attuale articolo 25 è ripreso senza modifiche.

Articolo 30 Consenso

L'attuale articolo 26 è ripreso senza modifiche dal punto di vista contenutistico.

Articolo 31 Procedura e condizioni per ottenere il consenso

L'attuale articolo 27 è ripreso senza modifiche dal punto di vista contenutistico.

Articolo 32 Competenza cantonale

L'obbligo d’informazione dei Cantoni nei confronti dell'UFE è regolato nel nuovo articolo 33.

Articolo 33 Alta vigilanza della Confederazione

Gli impianti con una licenza cantonale secondo l'articolo 42 LITC sottostanno alla vigilanza del Cantone e all'alta vigilanza della Confederazione. Finora la Confederazione praticamente non ha esercitato l'alta vigilanza. Dopo la catastrofe nucleare di Fukushima in Giappone la Confederazione ha tuttavia deciso, in generale, di assumere maggiormente il compito dell’alta vigilanza, motivo per cui l'UFE ha istituito la nuova Divisione ”Vigilanza e sicurezza“.