Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 6 pagine

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Secondo il capoverso 1, su richiesta, i Cantoni informano l'UFE in merito alle procedure per la costruzione e l'esercizio nonché sui controlli degli impianti di trasporto in condotta di loro competenza. I capoversi 2 e 3 formalizzano lo stato attuale in materia di alta vigilanza. Il 15 giugno 2017 l'UFE ha emanato una direttiva sull'alta vigilanza, elaborata d'intesa con i Cantoni.

Articolo 34 Disposizioni penali

L'articolo 28 capoverso 4 continua a sancire che le imprese di trasporto in condotta devono presentare ogni anno all'Ufficio federale il rapporto di gestione, con il conto annuale e il bilancio (cfr. anche art. 20 LITC). L'Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza o a fini statistici.

Il Consiglio federale ha la facoltà di punire le infrazioni contro le disposizioni d'esecuzione con le stesse misure previste all'articolo 45 numeri 1 e 2 LITC.

L'attuale articolo 36 lettera b OITC stabilisce che chiunque non fornisce le informazioni richieste all'articolo 24 capoverso 4 o le fornisce incomplete o in modo non conforme al vero è punibile giusta l'articolo 45 LITC. Violazioni all’obbligo di presentare tali documenti sono considerati infrazioni lievi non da punire. La violazione di quest'obbligo non sarà pertanto più punibile, ragione per cui viene abrogato l'attuale articolo 36 lettera b OITC.

Articolo 37 Disposizioni transitorie

A causa del passaggio di alcuni impianti di trasporto in condotta dalla vigilanza cantonale alla vigilanza federale, occorre sancire che i Cantoni devono presentare all'UFE tutta la documentazione necessaria entro un termine preciso, ovvero entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

3 Conseguenze

3.1 Conseguenze per la Confederazione

A seguito della revisione dell'OICT e la conseguente modifica del campo d'applicazione, alcuni pochi impianti di trasporto in condotto passeranno alla vigilanza federale. Attualmente l’IFO esercita già la vigilanza tecnica su tali impianti su incarico dei Cantoni. A livello federale non sono pertanto previsti oneri supplementari.

3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

A seguito della revisione dell'OICT alcuni impianti di trasporto in condotta passeranno dall'attuale vigilanza cantonale alla vigilanza federale. I Cantoni interessati verranno sgravati leggermente.

3.3 Conseguenze per gli esercenti di impianti di trasporto in condotta

La revisione dell'OICT non ha praticamente ripercussioni sugli esercenti che gestiscono impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza federale. Per gli esercenti degli impianti che sottostanno alla vigilanza cantonale, invece, il passaggio alla vigilanza federale può comportare oneri supplementari.

Infine va sottolineato che gli esercenti che non presentano la documentazione secondo l'articolo 28 capoverso 4 in futuro non saranno più punibili (cfr. commento all’art. 34).