Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 6 pagine

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Articolo 6 Ispettorato federale degli oleo e gasdotti

L'attuale articolo 34 è trasferito per ragioni sistematiche al capoverso 1.

L'articolo 34 capoverso 1 OITC in vigore sancisce che i dettagli sono regolati in un contratto tra l’UFE e l’Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT). L'UFE non dispone di una propria personalità giuridica ma agisce a nome della Confederazione. Per questo motivo “UFE” viene sostituito con “Confederazione”.

Articolo 7 Obbligo d’approvazione dei piani

Per consentire una migliore leggibilità delle disposizioni dell’ordinanza, il principio sancito all'articolo 2 capoverso 1 LITC, secondo cui un impianto di trasporto in condotta può essere costruito o modificato unicamente con l'approvazione dei piani da parte dell'autorità di vigilanza, viene ribadito anche a livello di ordinanza (art. 6 cpv. 1).

Inoltre, secondo l’attuale prassi, si sancisce che i lavori di manutenzione agli impianti di trasporto in condotta possono essere eseguiti soltanto se non sono previsti particolari ripercussioni sull'ambiente. Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori che servono a garantire l'esercizio autorizzato di un impianto, in particolare le esplorazioni e i controlli dei tubi nonché la riparazione e la sostituzione di parti equivalenti dell'impianto.

Articolo 8 Documenti da allegare alla domanda

Secondo l’OITC in vigore occorre allegare alla domanda un rapporto di impatto sull'ambiente e un rapporto sulla conformità alla pianificazione del territorio. Nella prassi però l’aspetto relativo alla pianificazione del territorio è contemplato nel rapporto di impatto ambientale. Di conseguenza, il nuovo articolo 7 capoverso 1 lettera b prescrive un unico rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio.

Articolo 9 Rapporto tecnico

Il contenuto del rapporto tecnico è ampliato. In futuro contemplerà anche il piano per l'impianto di teletrasmissione, il dispositivo di comando a distanza e i dispositivi di sorveglianza (attualmente integrato nell’articolo sui piani del progetto).

Finora la valutazione dei pericoli naturali gravitazionali (scoscendimenti, valanghe, inondazioni ecc.) è stata oggetto solo del rapporto di impatto sull'ambiente. Non è tuttavia previsto che tale rapporto venga aggiornato nel corso del ciclo di vita dell'impianto. Per la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è tuttavia importante che la valutazione di tali pericoli e le relative misure vengano aggiornate regolarmente. In futuro i provvedimenti previsti nell’ambito del progetto in materia di pericoli naturali gravitazionali in futuro saranno perciò integrati nel rapporto tecnico. In una prossima revisione dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12) occorrerà pertanto sancire che la relativa documentazione venga adeguata e aggiornata regolarmente nonché trasmessa all’IFO.

Articolo 10 Rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio

In linea di massima viene ripresa la terminologia dell'attuale articolo 7 OITC. Alla lettera f sono integrati i requisiti relativi alla pianificazione del territorio. Inoltre sono state riformulate leggermente le lettere a, d ed e.

Articolo 11 Piani del progetto

Le piante d’insieme devono essere presentate in scala adeguata. Si rinuncia tuttavia a determinare la scala.

Visto lo scarso plusvalore, si rinuncia ai piani d'insieme. L'attuale articolo 9 viene pertanto abrogato.

D’ora in avanti sono invece previsti piani separati delle captazioni d'acqua sotterranea e delle stazioni di captazione, delle zone edificabili, agricole e protette, degli oggetti inerenti alla protezione della natura e del paesaggio sottoposti alla tutela della collettività, i monumenti e i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le ferrovie e le strade.

Secondo l’attuale prassi, si distinguerà tra piani di situazione per gli impianti accessori e piani di linea per gli impianti di trasporto in condotta, che continueranno a dover essere presentati in scala 1:500 e 1:1000.

Il piano per l'impianto di teletrasmissione, il dispositivo di comando a distanza e i dispositivi di sorveglianza è integrato nell'articolo 9 e non figura più tra i piani del progetto.

Articolo 12 Contenuto dei piani di linea e dei piani di situazione

Sotto il profilo contenutistico il presente articolo non ha subito modifiche sostanziali. L'elenco dei dati e degli oggetti non è più tuttavia esaustivo. È importante che nei piani possano essere integrati tutti gli elementi determinanti per la sicurezza.

Le informazioni sulla pressione d'esercizio massima secondo l'articolo 3 e i limiti della vigilanza saranno integrati nei piani. Inoltre si contempleranno sia le condotte di superficie che quelle sotterranee (drenaggi, linee in cavo ecc.).

Articolo 13 Picchettamento

Secondo l’attuale prassi, in futuro sarà sancito il picchettamento anche per i segnali di demarcazione. L’assenza di picchettamento, ovvero la non segnalazione dell'ubicazione dei segnali di demarcazione, nell'ambito delle procedure di approvazione spesso è causa di opposizione, visto che per i proprietari fondiari si tratta delle sole parti dell'impianto visibili.

Articolo 14 Modifiche al progetto durante la procedura

Il titolo dell’articolo è stato riformulato per una maggiore chiarezza (prima ”Modifiche sostanziali del progetto“).