Avamprogetto ordinanza
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 8 pagine
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Art. 17 Restituzione
Dopo la conclusione della sperimentazione pilota i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 non usati devono essere consegnati alle autorità esecutive cantonali competenti per essere utilizzate o distrutte.
Sezione 3: Procedura
Art. 18 Domande
1La domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota deve essere presentata all’UFSP.
2La domanda deve contenere almeno:
a. indicazioni sull’obiettivo e l’utilità della sperimentazione pilota;
b. la descrizione della sperimentazione, segnatamente indicazioni sul contenuto, la metodologia e i modi di procedere, il numero di partecipanti, il finanziamento e lo scadenzario;
c. indicazione dei prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 che devono essere resi accessibili;
d. l’elenco dei punti vendita che rendono accessibili i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1;
e. l’accordo dei Comuni interessati per quanto concerne i punti vendita previsti;
f. indicazioni sulle quantità che si prevede di dispensare ai partecipanti;
g. indicazioni su coltivazione, importazione, fabbricazione e messa in commercio dei prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1;
h. la descrizione dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico;
i. indicazioni sul monitoraggio delle conseguenze sulla salute dei partecipanti (art. 16);
j. un piano di prevenzione, di protezione della gioventù e della salute;
k. l’autorizzazione della commissione etica competente o una sua conferma che non è necessaria alcuna autorizzazione.
3Le domande di prolungamento ai sensi dell’articolo 5 devono essere motivate.
Art. 19 Autorizzazione
1Se i requisiti delle sperimentazioni pilota sono soddisfatti, l’UFSP rilascia l’autorizzazione dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni interessati nonché la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD).
2Respinge le domande se ritiene che una sperimentazione pilota non apporti conoscenze nuove o supplementari in relazione all’obiettivo di cui all’articolo 2.
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