Avamprogetto ordinanza

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

RU ...

Art. 17 Restituzione

Dopo la conclusione della sperimentazione pilota i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 non usati devono essere consegnati alle autorità esecutive cantonali competenti per essere utilizzate o distrutte.

Sezione 3: Procedura

Art. 18 Domande

1La domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota deve essere presentata all’UFSP.

2La domanda deve contenere almeno:

a. indicazioni sull’obiettivo e l’utilità della sperimentazione pilota;

b. la descrizione della sperimentazione, segnatamente indicazioni sul contenuto, la metodologia e i modi di procedere, il numero di partecipanti, il finanziamento e lo scadenzario;

c. indicazione dei prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 che devono essere resi accessibili;

d. l’elenco dei punti vendita che rendono accessibili i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1;

e. l’accordo dei Comuni interessati per quanto concerne i punti vendita previsti;

f. indicazioni sulle quantità che si prevede di dispensare ai partecipanti;

g. indicazioni su coltivazione, importazione, fabbricazione e messa in commercio dei prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1;

h. la descrizione dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico;

i. indicazioni sul monitoraggio delle conseguenze sulla salute dei partecipanti (art. 16);

j. un piano di prevenzione, di protezione della gioventù e della salute;

k. l’autorizzazione della commissione etica competente o una sua conferma che non è necessaria alcuna autorizzazione.

3Le domande di prolungamento ai sensi dell’articolo 5 devono essere motivate.

Art. 19 Autorizzazione

1Se i requisiti delle sperimentazioni pilota sono soddisfatti, l’UFSP rilascia l’autorizzazione dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni interessati nonché la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD).

2Respinge le domande se ritiene che una sperimentazione pilota non apporti conoscenze nuove o supplementari in relazione all’obiettivo di cui all’articolo 2.

...