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Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 9 pagine

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Allegato 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

Numeri 5.2.1 e 5.2.2 frase introduttiva

5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22)

deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.

5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22),

deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

Numero 5.3.1

5.3.1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla

garanzia di principio (art. 22).

Numero 6.4

6.4 Nel caso di un impianto che, in virtù dell’articolo 3a dell’ordinanza del 7

dicembre 1998 sull’energia, beneficia di una rimunerazione per l’immissione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a eventuali condizioni poste dalle autorità non comporta l’esclusione dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Numero 6.5

6.5 Nel caso di impianti che, in virtù dell’articolo 3a dell’ordinanza del 7 di-

cembre 1998 sull’energia, beneficiano di una rimunerazione per l’immissione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la rimunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della rimunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.