Rapporto OEn

Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 6 pagine

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1. Situazione iniziale

Nel quadro della presente revisione dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01) si procede a diversi adeguamenti, in particolare a precisazioni nell’ambito dell’etichettatura dell’elettricità e del consumo proprio.

2. Linee generali dell’avamprogetto

2.1 Obbligo di fornitura delle garanzie di origine

La potenza determinante per l’obbligo di fornitura delle garanzie di origine (GO) è espressa in chilovoltampere (kVA). In passato, soprattutto nel caso di impianti fotovoltaici, sono emerse delle incertezze su quale tipo di potenza s’intendesse: la potenza installata del modulo, la potenza dell’invertitore o la potenza all’allacciamento alla rete. Per maggiore chiarezza il termine «potenza allacciata» è sostituito con «potenza nominale in corrente alternata», stabilendo in tal modo inequivocabilmente che si tratta della potenza nominale dell’invertitore.

2.2 Etichettatura dell’elettricità per la corrente di trazione

Sinora per la corrente di trazione fornita alle ferrovie attraverso la rete a 16.7 hertz non era richiesta l’etichettatura dell’elettricità, che doveva essere eseguita soltanto per la rete a 50 hertz. Tuttavia già l’OEn attualmente in vigore prevede l’annullamento delle garanzie di origine anche per la corrente di trazione. Di conseguenza ci sono le condizioni per eseguire l’etichettatura dell’elettricità anche per la corrente di trazione.

2.3 Pubblicazione dell’etichettatura dell’elettricità

Con la modifica dell’articolo 1 capoverso 4 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE; RS 730.010.1) viene ridotta la durata della validità delle garanzie di origine. Conseguentemente è opportuno anticipare anche il termine per la pubblicazione dell’etichettatura dell’elettricità che viene così fissato alla fine di giugno anziché, come in precedenza, alla fine dell’anno civile successivo. Per la spedizione in fattura dell’etichettatura dell’elettricità ai clienti finali le aziende di approvvigionamento energetico (AAE) hanno tempo, come prima, fino alla fine dell’anno, mentre la fine di giugno è il termine per la determinazione dei mix elettrici e la pubblicazione sul sito Internet www.etichettatura-elettricita.ch.

2.4 Raggruppamento ai fini del consumo proprio

Nell’attuazione delle ordinanze relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0) sono emerse alcune lacune e incertezze giuridiche riguardanti il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) che vengono eliminate con la presente revisione.

Ad esempio viene criticato quasi all’unanimità il fatto che non si possano attraversare strade e sentieri, nonostante nella maggior parte dei casi i proprietari fondiari (in particolare i Comuni) in realtà non si oppongano, al contrario: pur non volendo partecipare a un RCP, molti Comuni sarebbero disposti ad ammettere che questo attraversi una strada. Questa possibilità viene ora esplicitamente concessa. Considerate le disposizioni che un RCP deve rispettare, ossia un rapporto tra la potenza di produzione e la potenza allacciata pari almeno al 10 per cento e l’impossibilità di utilizzare la rete di distribuzione del gestore di rete, questa nuova possibilità non provocherà un ampliamento incontrollato dell’RCP. Anche se la strada potesse essere intesa come collegamento su grandi