Rapporto OEn

Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 6 pagine

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distanze, l’ampliamento verrebbe limitato dalla necessaria trasformazione della rete di distribuzione. Inoltre la normativa riguardante l’RCP non è stata pensata per una sua ampia estensione su vaste aree: si parla piuttosto in modo conservativo di una determinata estensione territoriale.

Inoltre la normativa concernente le dimensioni minime degli impianti di produzione per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio poteva essere aggirata attraverso l’impiego di gruppi elettrogeni d’emergenza o simili. Questa lacuna viene quindi colmata.

Infine viene precisata la normativa sulla computabilità dei costi del raggruppamento, al fine chiarire se anche i costi per la misurazione e l’amministrazione debbano essere addebitati ai partecipanti al raggruppamento, ossia i locatari e gli affittuari, per ogni chilowattora. Poiché sono indipendenti dal consumo di energia, questi costi vengono computati proporzionalmente. In tal modo viene altresì chiarito che questi costi non devono essere considerati nel confronto con il prodotto elettrico acquistato esternamente.

2.5 Argomenti non trattati

In relazione alla notifica delle garanzie di origine è stata esaminata una precisazione delle responsabilità per la misurazione e la notifica delle garanzie di origine in un RCP conformemente all’articolo 14 OEn segg. Dati gli evidenti parallelismi con i tradizionali consumatori finali che installano un impianto di produzione con potenza superiore a 30 kVA, non è stato rilevato alcun fabbisogno concreto. Per questi consumatori finali tradizionali conformemente all’articolo 8 OAEl la misurazione e il trattamento dei dati competono al gestore della rete di distribuzione. È pertanto evidente che ciò debba riguardare anche un RCP che tuttavia, conformemente all’articolo 18 LEne, nei confronti del gestore della rete di distribuzione va trattato come un consumatore finale. Una precisazione non è quindi necessaria.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all’esecuzione

Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione finanziaria e sul personale né altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all’esecuzione.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione su economia, ambiente e società.

5. Commenti alle singole disposizioni

Art. 2 cpv. 2 lett. c

Ai sensi del diritto antecedente i produttori i cui impianti avevano una potenza allacciata pari al massimo a 30 kVA erano esonerati dall’obbligo di fornire garanzie di origine. Per potenza allacciata s’intendeva la potenza nominale in corrente alternata dell’impianto. Con i nuovi articoli 13 (Potenza dell’impianto) e 15 (Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio) per ragioni sistemiche sono emerse delle incertezze se anche nell’articolo 2 OEn s’intendesse questo tipo di potenza oppure la potenza di allacciamento alla rete. Per eliminare questo dubbio e riallacciarsi alla prassi precedente, nell’articolo 2 OEn si menziona esplicitamente la potenza nominale in corrente alternata dell’impianto.