Rapporto OGOE

Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 5 pagine

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1. Situazione iniziale

Nel quadro della presente revisione dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE; RS 730.010.1) si procede a diversi adeguamenti. Si tratta in particolare di modifiche tecnico-esecutive e di precisazioni nell’ambito delle garanzie di origine.

2. Linee generali dell’avamprogetto

2.1 Precisazione della potenza allacciata

In diversi punti dell’ordinanza risulta rilevante il limite dei 30 kVA di potenza allacciata. In passato, soprattutto nel caso di impianti fotovoltaici, sono emerse delle incertezze su quale tipo di potenza s’intendesse: la potenza installata del modulo, la potenza dell’invertitore o la potenza all’allacciamento alla rete? Per maggiore chiarezza il termine «potenza allacciata» è sostituito con «potenza nominale in corrente alternata», stabilendo in tal modo inequivocabilmente che è determinante la potenza nominale dell’invertitore.

2.2 Data di scadenza delle garanzie di origine

Sinora le garanzie di origine (GO) dei mesi di produzione da gennaio ad aprile perdevano la loro validità solo alla fine di maggio dell’anno successivo (art. 1 cpv. 4 OGOE). Al fine di allinearsi alle disposizioni europee dell’Association of Issuing Bodies (AIB), questa data di scadenza viene anticipata alla fine di marzo: in tal modo la nuova normativa è compatibile con la normativa UE. Il sistema svizzero delle garanzie di origine si è ben affermato sin dalla sua introduzione nel 2006: una minore durata di validità delle garanzie è applicabile dal settore senza un eccessivo onere supplementare.

2.3 Trasmissione dei dati di produzione

Attualmente i dati di produzione possono essere trasmessi all’organo di esecuzione manualmente, attraverso il portale delle garanzie di origine, anche per gli impianti con misurazione del profilo di carico. Questa procedura causa errori e un maggiore onere amministrativo. Pertanto l’eccezione prevista dall’articolo 5 capoverso 2 OGOE deve essere più restrittiva e valere solo per gli impianti con una potenza massima di 30 kVA.

2.4 Certificazione dei dati dell’impianto

Numerosi gestori di impianti auspicherebbero di poter emettere garanzie di origine sin dal momento della messa in esercizio del proprio impianto di produzione. Tuttavia dalla prassi è emerso che i dati dell’impianto certificati necessari a tal fine vengono trasmessi all’organo di esecuzione con un notevole ritardo. Al fine di garantire una tempestiva registrazione degli impianti, analogamente all’articolo 23 capoverso 5 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.30) viene introdotta la normativa secondo cui i dati dell’impianto certificati devono essere trasmessi all’organo di esecuzione entro un mese dalla messa in esercizio. In caso contrario il gestore non ha diritto a registrare le garanzie di origine fino al momento in cui la notifica viene presentata.