Rapporto OGOE
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 5 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
2.5 Categoria «rifiuti» nell’etichettatura dell’elettricità
Nelle figure 1 e 2 dell’allegato 1 OGOE viene eliminata la categoria principale «rifiuti» e introdotta la sottocategoria, sia nelle energie rinnovabili che in quelle non rinnovabili, della quota rinnovabile di energia prodotta a partire dai rifiuti e della quota non rinnovabile di energia prodotta a partire dai rifiuti.
Conformemente alla vigente ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (RS 730.01) i «rifiuti» non sono attribuibili né alle energie fossili né alle energie rinnovabili e pertanto rappresentano una categoria a sé stante. Tuttavia, secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) i rifiuti urbani sono costituiti per metà da materiale organico (rinnovabile), ossia la biomassa, e per metà da materiali fossili, quali ad es. la plastica. Anche i codici tecnologici internazionali dell’AIB distinguono i rifiuti urbani rinnovabili dai rifiuti urbani non rinnovabili. Grazie alla chiara distinzione tra la quota di energia rinnovabile e la quota di energia non rinnovabile dei rifiuti si crea maggiore trasparenza. Inoltre è probabile che la quota rinnovabile dei rifiuti farà aumentare il valore di mercato delle garanzie di origine il che, considerata la promozione in via di esaurimento dell’elettricità prodotta negli impianti di incenerimento dei rifiuti, rappresenta un passo avanti in direzione del mercato.
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all’esecuzione
Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione finanziaria e sul personale né altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all’esecuzione.
4. Ripercussioni su economia, ambiente e società
Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione su economia, ambiente e società.
5. Commenti alle singole disposizioni
Art. 1 cpv. 4 e 6
Nel capoverso 4 viene introdotta la nuova data di scadenza (cfr. numero 2.2). Sinora non era previsto alcun termine per la presentazione della certificazione, il che provocava ritardi e involuzioni nell’esecuzione. Pertanto il capoverso 6 sancisce un nuovo termine per la presentazione della certificazione e l’impossibilità di registrare le garanzie di origine in caso di mancata presentazione della stessa.
Art. 5 cpv. 1 e 2
Dall’obbligo di trasmettere i dati di produzione attraverso una procedura automatica ai sensi del capoverso 1 sono esclusi gli impianti che, secondo l’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71), non devono disporre di un sistema di misurazione intelligente in quanto sottostanno alla legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari (RS 510.518) oppure hanno ottenuto una corrispondente deroga dalla ElCom (art. 8a cpv. 3 OAEl).
L’eccezione della trasmissione manuale dei dati conformemente al capoverso 2 rimane valida solo per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA.