Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/57: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) · 3 pagine

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Dipartimento federale dell’economia,

della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale delle abitazioni UFAB

Diritto

Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza del 9 maggio 1990

concernente la locazione e l’affitto di locali

d’abitazione o commerciali (OLAL)

1 Introduzione

Il risanamento energetico degli edifici in locazione rappresenta una sfida importante sul piano economico, che può essere affrontata soltanto fornendo incentivi adeguati. Nel contempo occorre perseguire il risparmio energetico e soddisfare il fabbisogno di alloggi a prezzo moderato. Conciliare queste esigenze non è facile, come rileva anche il Consiglio federale nel suo rapporto del 6 aprile 20161 prendendo in considerazione un elenco di misure possibili.

A maggior ragione, le ordinanze devono – nei limiti del loro campo d’applicazione – prevedere misure che permettano il risanamento energetico senza oneri economici aggiuntivi a carico dei locatari. Il contratto di rendimento energetico è una soluzione praticabile, a condizione di poter addebitare come spese accessorie gli oneri che ne derivano.

2 Contratto di rendimento energetico

Secondo il contratto di rendimento energetico (di seguito CRE) un prestatore di servizi (contraente o Energy Service Company, ESCO) si impegna a ridurre i consumi energetici di un immobile attuando le opportune misure tecniche e, se del caso, strutturali. Le principali misure di efficienza energetica sono, ad esempio, l’ottimizzazione dell’esercizio degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, come pure eventualmente dell’automazione degli edifici, o la sostituzione di impianti e installazioni.

Il contratto regola la controprestazione del proprietario in modo da correlarla al valore dell’energia risparmiata: nell’arco di validità del contratto, l’importo pagato dal proprietario per le misure attuate non supera globalmente quello dei risparmi che realizza grazie alle prestazioni fornite dal prestatore di servizi. In Svizzera il CRE è ancora quasi sconosciuto.

1 Rapporto del Consiglio federale del 6 aprile 2016 sul risanamento energetico degli edifici in locazione, in adempimento del postulato Jans del 22 marzo 2013 (13.3271); disponibile in francese e tedesco. 574.1-00008 \ COO.2101.106.7.229265