Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/57: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) · 3 pagine

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Rapporto esplicativo

6 Normativa proposta

Un’integrazione dell’OLAL consentirebbe di rimuovere gli elementi che ostacolano l’applicazione del CRE; occorre però che i costi trasferibili, relativi alle misure CRE, siano limitati al valore del risparmio energetico, così da non creare costi aggiuntivi a carico degli inquilini. A queste condizioni l’adeguamento dell’OLAL potrebbe diventare un importante strumento per promuovere soluzioni innovative e creare un quadro favorevole per tutte le parti interessate.

La limitazione dei costi trasferibili al risparmio conseguito presuppone che quest’ultimo possa essere stabilito in modo affidabile. Si tratta in primo luogo del risparmio dei costi per la produzione di acqua calda e dei costi di riscaldamento. Tuttavia nel campo d’applicazione del CRE possono rientrare anche altri fattori di costo, come ad esempio quelli relativi alla corrente di uso generale utilizzata nell’immobile in questione per l’aerazione, l’illuminazione e simili. È invece opportuno escludere le spese di consumo direttamente a carico degli inquilini – come ad esempio quelle concernenti la corrente domestica –, anche in considerazione del fatto che per ragioni legate alla protezione dei dati il loro rilevamento risulterebbe quasi impossibile.

Vanno inoltre presi in considerazione i fattori che possono influire sul consumo di energia ma che non sono riconducibili alle misure di efficienza energetica adottate. Questo principio viene sancito all’articolo 6c capoverso 5 del progetto di modifica dell’OLAL. Oltre al caso dei fattori atmosferici, menzionati all’articolo suddetto, potrebbero, potrebbe trattarsi ad esempio anche del numero di inquilini dell’immobile o dei singoli appartamenti. In Svizzera il CRE non si è ancora affermato, e pertanto gli esempi che possono attestarne l’efficacia economica sono relativamente pochi. Tuttavia il successo ottenuto nel risanamento di strutture pubbliche e alberghiere confermano che il CRE potrebbe essere molto utile ai fini dell’ottimizzazione energetica di edifici abitativi e commerciali. L’adeguamento delle condizioni quadro del diritto di locazione modificando l’OLAL, secondo quanto proposto, sarebbe perciò un importante passo avanti.

7 Nuovo articolo 6c OLAL (progetto)

Art. 6c Contratto di rendimento energetico

1Il locatore può addebitare come spese accessorie i costi relativi a un contratto di rendimento energetico.

2L’importo addebitato al conduttore non può superare il valore del risparmio dei costi energetici realizzato in virtù del contratto di rendimento energetico.

3Un contratto di rendimento energetico impegna un prestatore di servizi a ridurre i consumi energetici di un immobile mediante opportune misure di efficienza energetica e a calcolare la propria retribuzione secondo il valore dell’energia risparmiata.

4Per misure di efficienza energetica ai sensi del capoverso 3 si intendono in particolare:

a. l’ottimizzazione dell’esercizio degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, nonché dell’automazione degli edifici;

b. la sostituzione di impianti, installazioni e lampade.

5I fattori, come quelli atmosferici, che influiscono sul consumo di energia ma che non sono riconducibili a misure di efficienza energetica sono tenuti in considerazione.