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Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 3 pagine

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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 e 6

2L’accordo di programma codifica in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure del processo di prima integrazione, il contributo della Confederazione nonché gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. L’accordo di programma è valido quattro anni; in casi motivati può essere prevista una durata inferiore.

6L’impiego dei contributi della Confederazione conformemente agli articoli 15 e 16 deve essere oggetto dei programmi cantonali d’integrazione.

Art. 14a Processo di prima integrazione

(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI)

1Durante il processo di prima integrazione sono attuate le misure a favore dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nell’ambito della promozione conformemente all’articolo 12 e la promozione specifica dell’integrazione è coordinata con la promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie.

2La Confederazione contribuisce al finanziamento di queste misure mediante i contributi di cui all’articolo 15.

3Gli accordi di programma definiscono in particolare le misure seguenti:

a. informazione tempestiva dei gruppi target delle misure in merito al processo integrativo e alle aspettative nei loro riguardi;

1 RS 142.205

2018–......