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Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 3 pagine

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Titolo dopo l’art. 29

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del …

1La somma forfettaria a favore dell’integrazione dell’importo di 18 000 franchi (art. 15 cpv. 1) è versata unicamente dopo che gli accordi di programma in essere sono stati integrati con le misure del processo di prima integrazione (art. 14a cpv. 3). In assenza di un accordo aggiuntivo è versata una somma forfettaria a favore dell’integrazione dell’importo di 6000 franchi.

2Per le persone che entrano in Svizzera dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza contestualmente al programma di integrazione per rifugiati reinsediati 2017-2019, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria di 18 000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto nel quadro del programma.

II

La presente ordinanza entra in vigore il […].

[Data] In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr