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Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 3 pagine
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b. valutazione individuale delle risorse, in particolare delle competenze linguistiche, del livello formativo, dell’esperienza lavorativa e della salute;
c. consulenza e assistenza personalizzata e professionale durante tutto il processo di prima integrazione;
d. promozione linguistica intensiva conformemente al bisogno individuale durante tutto il processo di prima integrazione;
e. valutazioni del potenziale, comprendenti in particolare l’accertamento della capacità di seguire una formazione e di accedere al mercato del lavoro, compresa una valutazione sotto il profilo delle capacità pratiche;
f. promozione della capacità in ambito formativo e occupazionale in vista di seguire una formazione generale o professionale oppure di accedere al mercato del lavoro; e
g. promozione della coesistenza.
Art. 15 Somma forfettaria a favore dell’integrazione
1La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 18 000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.
2La somma forfettaria si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente.
3La SEM versa la somma forfettaria sulla base di accordi di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione.
4Versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l’anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati Finanziamento Asilo.
5I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure di promozione linguistica destinate ai richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata.
6I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell’integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell’aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19772 sull’assistenza.
Art. 17 cpv. 2bis
2bisNel quadro di programmi cantonali d’integrazione i Cantoni possono finanziare misure per l’ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo dei programmi nonché le loro valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici.