Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 13 pagine

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1. Situazione iniziale e contenuto del progetto

Il 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha posto in consultazione la modifica dell’ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond). Sebbene le sue origini risalgano agli anni 1960, è solo con la modifica del 19 marzo 2010 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (riforma strutturale) che il legislatore ha deciso di codificare questo tipo di fondazioni nella legge. Il Consiglio federale ha adempiuto il mandato del legislatore emanando l’OFond, entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Nel frattempo è emersa la necessità di una revisione. Per esempio, nell’ambito del risparmio in titoli del pilastro 3a è ormai diventato usuale offrire prodotti con una quota più elevata di azioni. Si deve inoltre tenere adeguatamente conto delle possibilità di scelta introdotte nel quadro dei cosiddetti piani 1e con la modifica del 18 dicembre 2015 della legge sul libero passaggio.

La modifica d’ordinanza presentata dal Consiglio federale propone adeguamenti soprattutto negli ambiti seguenti:

1. rafforzamento dell’assemblea degli investitori e dell’organo supremo (art. 4, 5 e 8);

2. conferimenti in natura non quotati (art. 20);

3. nuova regolamentazione della diversificazione e garanzia della relativa trasparenza (art. 26a);

4. menzione esplicita del divieto di investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 26 cpv. 5);

5. autorizzazione di gruppi d’investimento misti che superano i limiti per categoria di cui all'articolo 55 dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) (art. 29);

6. ulteriori modifiche, riguardanti tra l’altro gli investimenti diretti nel settore degli investimenti alternativi (art. 28), l’ammissibilità degli investimenti collettivi (art. 30) e le filiali nel patrimonio

d’investimento (art. 32).

2. Riepilogo dei partecipanti alla consultazione

La consultazione è durata dal 14 settembre al 14 dicembre 2018. In merito alla proposta modifica d’ordinanza sono stati invitati a esprimersi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia nonché altre organizzazioni e organi esecutivi, per un totale di 96 destinatari. Dato che non erano state poste domande concrete, i partecipanti si sono espressi liberamente sull’avamprogetto di ordinanza e sul rapporto esplicativo. Complessivamente sono pervenute 47 risposte, da partecipanti invitati e da alcuni partecipanti spontanei, in merito alle disposizioni dell’avamprogetto. 11 partecipanti hanno rinunciato a esprimersi e altri 2 non avevano osservazioni.

La tabella seguente riepiloga i pareri pervenuti.