Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/64: L'adeguamento della parte propria alla distribuzione secondo l'articolo 38 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 10 pagine

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4 Adeguamenti previsti

Supplemento attinente al prezzo

Considerate le problematiche summenzionate legate all’attuazione della parte propria alla distribuzione vigente attualmente, il DFI propone in primo luogo di riconsiderare i parametri in base ai quali viene calcolato il supplemento attinente al prezzo di cui all’articolo 38 capoverso 1 OPre.

Finora il calcolo si basava sui parametri3 seguenti:

1. spese per interessi legati alle giacenze di magazzino

2. costi per perdite di magazzino

3. costi dei crediti verso clienti (debitori)

4. costi dei mancati pagamenti (star del credere)

5. eventuale riduzione dei costi grazie al terzo pagante

6. margine dei grossisti.

Questi sei parametri continueranno ad essere utilizzati per determinare il supplemento attinente al prezzo, ma saranno ricalcolati in base a un’analisi delle grandezze che li influenzano. Su tutti agiscono in modo determinante i costi di capitale e quindi i tassi di interesse stabiliti nel modello. Visto che da anni i tassi di interesse si mantengono a un livello basso, quelli stabiliti nel modello andranno ridotti dal 7 al 3,4 per cento4, il che farà diminuire i costi del capitale. Inoltre il termine di pagamento, ossia il termine entro il quale i fornitori di prestazioni vedranno saldate le fatture, sarà preventivato conformemente alle disposizioni della convenzione tariffale (adeguamento da 80 a 60 giorni), mentre sarà preventivato un margine dei grossisti più elevato sulla base di una stima dei distributori interessati pharmaLog e pharmaSuisse. Con il nuovo calcolo dei parametri si ottiene cumulativamente un supplemento attinente al prezzo pari all’8,8 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna (arrotondato al 9 %), valore che sarà applicato in futuro. L’allegato 1 riporta una panoramica dettagliata del calcolo.

Supplemento per imballaggio e scaglioni di prezzo

In secondo luogo, il DFI intende eliminare per quanto possibile gli incentivi negativi legati ai valori soglia riducendo da sei a cinque gli attuali scaglioni di prezzo e ristrutturandoli. In particolare, saranno ristrutturati gli scaglioni per i quali si registrano forti volumi di vendite. Si prevede quindi di raggruppare i tre scaglioni compresi tra 0.00 e 14.99 franchi in uno solo e di estenderlo fino a un PFC di 24.99 franchi. Così facendo, in futuro il 68 per cento del volume delle vendite sarà remunerato in base allo stesso scaglione di prezzo. Di conseguenza non vi saranno più valori soglia al di sotto di un PFC di 24.99 franchi (cfr. allegato 2). Il limite dello scaglione superiore sarà innalzato e si applicherà solo a partire da un PFC di 3070 franchi.

Due varianti

Poiché non esiste una soluzione ottimale per tutte le problematiche identificate, vengono proposte due varianti (cfr. anche la parte II), che si distinguono per una diversa ponderazione.

La variante I prevede un supplemento attinente al prezzo uniforme, calcolato in base a principi economici, del 9 per cento nella fascia di prezzo compresa tra 0.00 e 3069.99 franchi. Questo supplemento si basa sui calcoli aggiornati (cfr. considerazioni precedenti) e risulta inferiore ai valori attuali. Il supplemento per imballaggio risulta invece mediamente più elevato rispetto ai valori attuali. In questo modo, oltre a limitare il numero di scaglioni di prezzo e i valori soglia, si vuole ridurre l’incentivo negativo, ossia evitare che per il fornitore di prestazioni la dispensazione del medicamento più costoso risulti più interessante di quella del medicamento più conveniente. Lo svantaggio di questa prima variante è che

3 Cfr. l’articolo 67 OAMal come pure i rilevamenti di santésuisse e i calcoli della Società svizzera dei farmacisti (SSF) del 2000

4 Il tasso d’interesse ponderato risulta da una percentuale del rendimento medio annuo delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni (33,3 % al tasso dello 0,2 %) e da una percentuale del tasso d’interesse medio annuo corrisposto sui conti correnti della BNS (66,7 % al tasso del 4,95 %), cfr. anche l’allegato 1.