Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/64: L'adeguamento della parte propria alla distribuzione secondo l'articolo 38 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 10 pagine

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II. Parte speciale: commento alle singole disposizioni

1 Variante I

Articolo 38 capoversi 1 e 2 OPre

Questa variante prevede un supplemento attinente al prezzo, determinato in base a principi economici, del 9 per cento per tutti gli scaglioni, tranne che per quello con un prezzo di fabbrica per la consegna a partire da 3070 franchi per il quale, come finora, non entra nel computo della parte propria alla distribuzione. Inoltre gli intervalli degli scaglioni di prezzo compresi tra 24.99 e 3069.99 franchi sono stati ampliati. La riduzione del supplemento attinente al prezzo dovrebbe limitare l’incentivo a dispensare il medicamento più costoso (preparato originale). Parallelamente la dispensazione di medicamenti più convenienti (tra cui anche i generici) risulta incentivata, in quanto questa variante prevede un supplemento per imballaggio leggermente superiore a quello definito nell’attuale disciplinamento e a quello proposto nella variante II dell’articolo 38 capoverso 2 OPre.

2 Variante II

Articolo 38 capoversi 1 e 2 OPre

La variante II tiene conto dell’esigenza di non rincarare in maniera sproporzionata i medicamenti a basso costo. Per questo motivo prevede un supplemento per imballaggio inferiore, ma per il primo scaglione di prezzo fissa un supplemento attinente al prezzo del 25 per cento, superiore al 9 per cento determinato in base ai principi di economia aziendale.

In questa variante i capoversi 1 e 2 dell’articolo 38 OPre sono adeguati in modo tale che per i medicamenti che generano un alto fatturato il supplemento attinente al prezzo sia più elevato e ammonti al 25 per cento. A partire da un PFC di 25 franchi e fino a 3069.99 franchi, il supplemento corrisponderà di nuovo al 9 per cento calcolato in base ai principi di economia aziendale; non si applicherà invece, come finora, allo scaglione massimo a partire da 3070 franchi. Inoltre il supplemento per imballaggio sarà proporzionalmente più basso in ragione della ridefinizione degli scaglioni di prezzo.

Entrambe le varianti prevedono il mantenimento di valori soglia che però, per quanto attiene al PFC del rispettivo scaglione di prezzo, hanno un effetto leva di gran lunga inferiore sul fatturato dei fornitori di prestazioni, permettendo di ridurre sensibilmente gli incentivi negativi. Anche l’innalzamento del PFC massimo a 3070 franchi mira ad evitare l’introduzione di un nuovo valore soglia. L’aumento del supplemento per imballaggio da 240 a 300 franchi nello scaglione più elevato tiene conto del fatto che in particolare in questa categoria di prezzo i fornitori di prestazioni fanno valere un’insufficiente copertura dei costi di distribuzione.

III. Entrata in vigore

L’articolo 38 capoversi 1 e 2 OPre modificato entrerà in vigore il 1° luglio 2019.

La nuova parte propria alla distribuzione sarà introdotta il 1° luglio 2019 per i medicamenti di nuova omologazione e il 1° dicembre 2019 per quelli già omologati.