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Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 4 pagine
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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza dell’11 settembre 20021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 7
Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura
Sezione 1: Requisiti per gli specialisti incaricati delle osservazioni (art. 43a cpv. 9 lett. c LPGA)
Art. 7a Obbligo di autorizzazione
1 Gli specialisti che intendono svolgere osservazioni per conto degli assicuratori, necessitano di un’autorizzazione.
2 L’autorizzazione è rilasciata su richiesta dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
3 L’autorizzazione è rilasciata, se il richiedente:
a. nei dieci anni precedenti non è stato condannato per crimini o delitti che hanno un nesso con l’attività soggetta a autorizzazione;
b. nei dieci anni precedenti non ha subito procedure di pignoramento o di fallimento;
c. ha le conoscenze giuridiche necessarie per l’esecuzione ineccepibile del mandato;
1 RS 830.11