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Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 4 pagine

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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza dell’11 settembre 20021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 7

Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura

Sezione 1: Requisiti per gli specialisti incaricati delle osservazioni (art. 43a cpv. 9 lett. c LPGA)

Art. 7a Obbligo di autorizzazione

1 Gli specialisti che intendono svolgere osservazioni per conto degli assicuratori, necessitano di un’autorizzazione.

2 L’autorizzazione è rilasciata su richiesta dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

3 L’autorizzazione è rilasciata, se il richiedente:

a. nei dieci anni precedenti non è stato condannato per crimini o delitti che hanno un nesso con l’attività soggetta a autorizzazione;

b. nei dieci anni precedenti non ha subito procedure di pignoramento o di fallimento;

c. ha le conoscenze giuridiche necessarie per l’esecuzione ineccepibile del mandato;

1 RS 830.11