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Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 4 pagine

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2 Deve essere tenuto un indice completo degli atti, che fornisca indicazioni chiare e inequivocabili sul contenuto dei singoli documenti.

Art. 7d Conservazione degli atti

1 Gli atti vanno conservati in modo sicuro e appropriato, al riparo da influssi dannosi.

2 Devono essere protetti attraverso misure adeguate di natura edilizia, tecnica e organizzativa da accessi non autorizzati, da modifiche non documentate e dal rischio di perdita.

Art. 8 Rimando

(art. 47 LPGA)

Art. 8a Consultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione

(art. 43a cpv. 9 lett. a LPGA)

1 Se l’assicuratore informa oralmente l’assicurato, nella propria sede, sull’osservazione svolta, gli permette di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e gli segnala che ha la possibilità di esigere in qualsiasi momento copie di tutto il materiale in questione.

2 Se l’assicuratore informa per scritto l’assicurato sull’osservazione svolta, gli dà la possibilità di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione presso la propria sede. Segnala all’assicurato che ha la possibilità di esigere in qualsiasi momento copie di tutto il materiale in questione.

Art. 8b Distruzione degli atti

1 Salvo disposizione contraria della legge, gli atti senza valore archivistico vanno distrutti al termine della durata di conservazione.

2 La distruzione degli atti deve essere verificata ed eseguita rispettando la riservatezza di tutte le informazioni ivi contenute.

3 Il processo di distruzione va documentato.