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Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 4 pagine
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Titolo prima dell’art. 10
Sezione 3: Procedura di opposizione
(art. 52 LPGA)
Titolo prima dell’art. 12a
Sezione 4: Spese concernenti il gratuito patrocinio
(art. 37 cpv. 4 LPGA)
Art. 14 Esercizio del regresso per l'AVS/AI
1 Per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché per l'assicurazione contro l'invalidità, il regresso è esercitato dall'UFAS in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. L'UFAS può conferire questo compito alle casse cantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di compensazione o agli uffici AI.
2 Se l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare esercitano il regresso, essi fanno valere anche il diritto di regresso dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione contro l'invalidità. A tale scopo l'UFAS stipula con i due assicuratori sociali le necessarie convenzioni.
Art. 20 Disposizione transitoria della modifica del … 2019
1 Per la disposizione sulla tenuta dell’indice degli atti (art. 7c cpv. 2) è previsto un periodo transitorio di tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente modifica.
II
La presente ordinanza entra in vigore il [data].
[Data] In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr