Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 8 pagine
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Compendio
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva l’avamprogetto. Molti ne riconoscono l'importanza e la necessità nel campo della cooperazione penale internazionale.
Sono state formulate alcune osservazioni sul contenuto dell’avamprogetto preliminare senza che venissero proposte modifiche di rilievo.
1 Situazione iniziale
L’avamprogetto sottoposto a consultazione prevede una modifica della legge del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)1. Questa legge riguarda la cooperazione penale internazionale in senso lato, vale a dire l'estradizione, le indagini e l'assunzione delle prove nei procedimenti penali all'estero, la delega dei procedimenti penali e l'esecuzione delle decisioni penali straniere. Attualmente questa legge riguarda solo la cooperazione tra due Stati. Il suo scopo è combattere l'impunità e perseguire la criminalità transnazionale.
All'epoca dell'istituzione dei Tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, la Svizzera ha adottato un decreto federale urgente per disciplinare la cooperazione internazionale con queste istituzioni. Successivamente il decreto è stato trasposto in una legge federale di durata limitata fino alla fine del 2023 (legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario2[qui appresso: «legge sulla cooperazione con i tribunali internazionali»]). In seguito alla creazione della Corte penale internazionale (CPI), la Svizzera ha elaborato la legge federale del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (CPI)3. Queste leggi disciplinano la cooperazione internazionale con queste tre istituzioni. Dalla creazione della CPI hanno visto la luce numerose altre istituzioni internazionali. La Svizzera si è quindi trovata di fronte a un numero crescente di domande di assistenza giudiziaria da parte di istituzioni penali internazionali, che il nostro Paese non ha potuto accogliere poiché attualmente manca una pertinente base legale.
È stato pertanto elaborato avamprogetto. Dopo aver esaminato varie soluzioni, una modifica dell'articolo 1 AIMP è apparsa la soluzione più appropriata per estendere l'assistenza giudiziaria alle istituzioni penali internazionali. Questo modo di procedere consente di tener conto della prassi e della giurisprudenza esistenti, proponendo al tempo stesso una soluzione non limitata nel tempo che renderà prevedibile il diritto in materia.
2 Procedura di consultazione
La procedura di consultazione è stata avviata il 28 settembre 2018 e si è conclusa il 15 gennaio 2019. Sono stati invitati a pronunciarsi i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché dell'economia, il Tribunale federale, il Tribunale penale federale e altre organizzazioni interessate.
22 Cantoni, 4 partiti e 2 organizzazioni interessate hanno espresso un parere. Il presente rapporto si basa quindi su un totale di 28 pareri. Un elenco dettagliato dei partecipanti si trova in
1 RS 351.1
2 RS 351.20
3 RS 351.6
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