Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 8 pagine
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allegato. Il Cantone di Obvaldo, l'Associazione dei comuni svizzeri, il Tribunale federale, il Tribunale penale federale e l'Unione delle città svizzere hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere.
Le principali osservazioni sono riassunte qui di seguito. Per maggiori dettagli si rimanda ai singoli pareri4.
3 Osservazioni generali sull’avamprogetto
Un'ampia maggioranza dei partecipanti ha accolto favorevolmente l’avamprogetto5. La maggior parte ha redatto osservazioni senza tuttavia proporre modifiche6. Due partecipanti si oppongono all’avamprogetto di revisione7, poiché, pur ammettendo le lacune del diritto vigente, ritengono che la modifica dell’AIMP proposta non sia la soluzione da privilegiare. Un partecipante è ad esempio del parere che, invece dell’AIMP, dovrebbe essere modificata e prorogata la legge sulla cooperazione con i tribunali penali internazionali8. Un altro partecipante ritiene che la modifica dell’AIMP proposta è effettuata senza una pertinente base legale9.
In generale, i partecipanti approvano l’estensione dell’assistenza giudiziaria alle istituzioni penali internazionali e rilevano che l’avamprogetto corrisponde a un adeguamento agli impegni internazionali della Svizzera e alle sue esigenze in materia di politica estera. In ragione della sua tradizione umanitaria e del suo ruolo di mediatrice nei conflitti internazionali, la Svizzera ha un interesse particolare che i crimini internazionali siano perseguiti e puniti e quindi che sia possibile cooperare con le istituzioni penali internazionali10. I partecipanti sottolineano che l’avamprogetto permette di migliorare la lotta contro l’impunità11, senza imporre nuovi obblighi alla Svizzera, in particolare l’obbligo di cooperare12. In tal senso, colma le lacune attuali nel settore della cooperazione penale internazionale e riveste grande importanza per la giustizia penale implicando soltanto una piccola modifica sul piano legislativo13. Infine, vari partecipanti sono favorevoli alla modifica poiché permetterà una maggiore prevedibilità nel settore della cooperazione penale in quanto quest’ultima non dipenderà più da una legge di durata limitata o da singole e svariate basi legali14.
Inoltre, due partecipanti approvano il fatto che la modifica non avrà o avrà solo poche ripercussioni per i Cantoni, poiché non richiede alcun adeguamento legislativo su scala cantonale15. Tre partecipanti sottolineano altresì che la modifica proposta permetterà di rispettare la prassi, la giurisprudenza e la dottrina attuali in merito all’applicazione dell’AIMP e quindi di rispettare gli standard in materia16.
4 https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2019.html.
5 AG, AI, AI, AR, BE, BL, BS, BS, FR, GE, GE, GL, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, PLR, PS, pvl, FER.
6 AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD, ZG, PLR.
7 UDC, CP.
8 UDC.
9 CP.
10 AR, BE, NE, NW, ZG, PLR, pvl, FER.
11 NE, NW, VD, pvl.
12 BL, BS, FR, LU, NE, NW, SO, TI, VD, ZG, UDC.
13 BS, NE, NW, SG, SO, TI, VD, ZG, PLR, pvl, FER.
14 TI, SZ, VD, FER. Contro: UDC.
15 TI, VS.
16 AR, LU, NE, TI, ZG, pvl, FER. 4/