Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 8 pagine

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fine, un partecipante giudica che la delega sia troppo estesa e renda imprevedibile la cooperazione penale, in particolare a causa della creazione di nuove istituzioni penali internazionali che potrebbero fondarsi su motivi politici30.

Due partecipanti ritengono che la delega di competenze sia già prevista nella legge sulla cooperazione con i tribunali internazionali31. Uno di questi partecipanti osserva pertanto che la delega prevista dall’avamprogetto non è necessaria e che le situazioni contemplate dal capoverso 3ter dell’avamprogetto devono essere disciplinate dal legislatore32. L’altro partecipante ritiene che non sia necessario lasciare in vigore l’articolo 1 capoverso 2 della legge sulla cooperazione con i tribunali internazionali. In caso contrario, il messaggio dovrebbe precisare il modo in cui coesistono questi due capoversi33.

Art. 1 al. 4

Vari partecipanti approvano che l’avamprogetto non preveda alcun obbligo di cooperare34. Sarà effettuato un esame di ciascuna domanda e della sua compatibilità con il diritto svizzero, il che rafforza la sovranità della Svizzera. Non tutti i tribunali o i meccanismi istituiti dall’ONU rispettano le garanzie procedurali o quelle in materia di diritti dell’uomo. La Svizzera sarà libera di rifiutare una domanda che non rispetta le esigenze del diritto svizzero. La delega di competenza prevista dal capoverso 3ter rende il capoverso 4 ancora più importante35.

Un partecipante ritiene che il capoverso non sia sufficiente e chiede che la Svizzera, in quanto allievo modello in materia, rifiuti l’assistenza giudiziaria soltanto se una domanda implica una violazione chiara del diritto svizzero. Il partecipante ritiene che, in caso di dubbio, la Svizzera risponderebbe positivamente a una domanda di un tribunale internazionale e che quindi non sarebbe effettivamente libera di rifiutare la domanda36.

Consultazione dei pareri

Conformemente all’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione37 sono accessibili al pubblico: la documentazione posta in consultazione; scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti; i pareri dei partecipanti (allo scadere dei termini della consultazione); il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto. Questi documenti sono pubblicati in forma elettronica sul sito Internet della Cancelleria federale. Sul sito possono essere consultati anche tutti i pareri (art. 16 dell’ordinanza del 17 agosto 200538 sulla consultazione).

30UDC.

31BS, GE.

32GE.

33BS.

34BL, BS, FR, LU, NE, NW, SO, TI, VD, ZG, UDC.

35BL, BS, FER.

36UDC.

37 RS 172.061

38 RS 172.061.1

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