Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/67: Modifica dell'articolo 1 AIMP - colmare le lacune nella cooperazione con istituzioni penali internazionali · 8 pagine
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4 Osservazioni sulle disposizioni dell’avamprogetto
Art. 1 cpv. 3bis
Nel complesso, i partecipanti accolgono con favore l’estensione della cooperazione a istituzioni penali internazionali17.
Due partecipanti osservano che l’avamprogetto va oltre quanto previsto dal modello tedesco, poiché estende la cooperazione penale anche all’estradizione, alla delega del perseguimento penale e all’esecuzione di una decisione penale18. Uno di questi partecipanti ritiene che tale estensione comporti un’incertezza in merito al campo d’applicazione19. L’altro ritiene che l’estensione potrebbe sollevare questioni nell’interpretazione degli articoli dell’AIMP e che, per applicare i singoli articoli, occorra esaminare se l’assistenza a un’istituzione penale internazionale abbia senso nel caso concreto20.
Quanto al campo d’applicazione materiale, un partecipante ritiene che la cooperazione penale internazionale debba essere accordata ai tribunali internazionali soltanto per le violazioni classiche del diritto penale internazionale, ossia per i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e i genocidi21. Un partecipante approva che l’estensione sia limitata in modo tale che l’assistenza giudiziaria può essere accordata a qualsiasi istituzione penale internazionale solo in caso di crimine di guerra, crimine contro l’umanità o genocidio e soltanto a un’istituzione penale istituita da una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o sostenuta da quest’ultima in caso di altri reati22. Alcuni partecipanti precisano tuttavia che devono essere rispettati gli standard della protezione internazionale23.
Due partecipanti ritengono che l’espressione «risoluzione delle Nazioni Unite […] approvata dalla Svizzera» sia indeterminata e potrebbe causare problemi d’interpretazione24. Un partecipante osserva che l’espressione «altre istituzioni interstatali o sovrastatali con funzioni di autorità penali» è troppo estensiva25.
Art. 1 cpv. 3ter
La delega di competenze al CF è il punto che ha sollevato il maggior numero di osservazioni in sede di consultazione.
Alcuni partecipanti approvano la delega di competenza che permette alla Svizzera di aggiornare i suoi impegni internazionali limitando nel contempo gli oneri amministrativi. Eventuali lacune future sono così già disciplinate dall’avamprogetto26.
Vari partecipanti ritengono che le delega di competenza sia molto estesa27. Per contro la maggioranza dei partecipanti è del parere che la delega sia ben delimitata dalle lettere a-c dei capoversi 3ter e 4 e che renda ancora più importante il capoverso 428. Un partecipante ritiene che la competenza estesa permetta di tenere conto di tutte le possibili situazioni future29. In-
17 AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, PLR, PS, pvl, FER.
18 BS, CP.
19 CP.
20 BS.
21 CP.
22 SH.
23 AR, BL, LU, SH, pvl, FER.
24 BS, CP.
25 CP.
26 BS, PS, FER.
27 BS, SH, UDC.
28 BS, SH.
29 BS. 5/