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Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 14 pagine
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Ordinanza RU 201x
m e i semafori devono poter essere chiaramente attribuiti ai rispettivi flussi di traffico;
e. collocati sull’altro lato dell’intersezione, se destinati esclusivamente ai velocipedi e ciclomotori.
2Il bordo inferiore dei semafori si trova:
a. al margine della carreggiata a un’altezza di 2,35 m fino a 3,50 m; i semafori destinati unicamente ai pedoni o ai ciclisti possono trovarsi a un’altezza inferiore;
3I segnali luminosi devono impedire l’incontro di veicoli provenienti da direzioni diverse, eccetto l’incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in senso inverso e quello di velocipedi e ciclomotori che svoltano a destra secondo l’articolo 69a capoverso 1 con utenti aventi la precedenza. Se il via libera è dato da frecce verdi e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che svoltano in un’altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a sinistra e quelli che giungono in senso inverso.
4I veicoli che provengono da destra possono essere fatti passare contemporaneamente a quelli che proseguono diritto soltanto se dopo l’intersezione ciascuna delle due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria. Sono eccettuati velocipedi e ciclomotori che provengono da destra secondo l’articolo 69a capoverso 1.
Art. 73 cpv. 7
7Se accompagnata da una linea parallela corta e discontinua (bianca), in questo punto la linea di sicurezza può essere attraversata dai veicoli che si trovano sul lato della linea discontinua. Se la linea corta e discontinua è gialla, è destinata esclusivamente a bus del servizio di linea pubblico e a velocipedi e ciclomotori.
Art. 74a cpv. 1, 3 e 7 lett. b, f e g
1Le corsie ciclabili e le corsie sulle ciclopiste sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09). I veicoli non devono oltrepassare o attraversare la linea continua. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull’area d’intersezione soltanto se è tolta la precedenza ai veicoli che vi si immettono.
3Abrogato
7Oltre che sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni:
b. sui posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori;
f. nella «Zona di attesa per velocipedi» (6.26) in corrispondenza di segnali luminosi;
g. su strade pedonali e marciapiedi, se vi sono ammessi velocipedi e ciclomotori in base alla segnaletica di cui all’articolo 65 capoverso 8.