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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

animali e l'ambiente. Attualmente non risulta essere stato autorizzato alcun concime per acquari in virtù del diritto sui concimi.

Autorizzazioni per esperimenti scientifici

Nell'OCon non sono previste autorizzazioni eccezionali per l'importazione e/o l'utilizzo per scopi scientifici di concimi non omologati. Autorizzazioni eccezionali di questo genere sono invece previste per altri mezzi di produzione agricoli come prodotti fitosanitari, alimenti per animali e materiale vegetale di moltiplicazione e disciplinate nelle rispettive ordinanze. Nel diritto sui concimi vi è quindi una lacuna normativa.

9.2 Sintesi delle principali modifiche

Introduzione della nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio"

Con l'introduzione della nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" s'intende fissare un quadro chiaramente definito per l'ottenimento, in Svizzera, di concimi provenienti dalle acque di scarico comunali. Queste prescrizioni sono necessarie affinché l'industria dedita al recupero del fosforo possa svilupparsi e produrre concimi idonei per l'agricoltura e omologabili.

L’attuale quadro giuridico in Svizzera prevede norme differenziate per i concimi minerali e per quelli ottenuti dal riciclaggio. I primi sono liberamente commerciabili e non sottostanno all’obbligo di autorizzazione se corrispondono a un tipo di concime secondo l’OLCon. Per i secondi vige invece l’obbligo di notifica e di omologazione in virtù dell'OCon. I nuovi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" vengono assoggettati all'obbligo di autorizzazione onde garantirne la qualità per gli acquirenti finali.

Le basi per la determinazione dei valori limite e dei requisiti agronomici relativi alla nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" sono state allestite da Agroscope Reckenholz sulla base dei risultati dello studio dedicato allo sviluppo di requisiti agronomici ed ecologici relativi alle qualità minime dei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio (Link). Per garantire un utilizzo sostenibile e rispettoso dell'ambiente dei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio sono stati dapprima definitivi dei requisiti minimi attenendosi al criterio secondo cui la distribuzione di concimi minerali ottenuti dal riciclaggio non deve comportare un accumulo di inquinanti nel suolo.

Sulla base dei cosiddetti requisiti minimi e applicando il principio ALARA (as low as reasonably achievable), i valori limite sono stati ridotti in modo da essere tecnicamente ancora raggiungibili. Una descrizione dettagliata del metodo di calcolo dei valori limite è disponibile sul sito Internet dell'UFAG (Link).

I valori limite per gli inquinanti anorganici e organici sono ripresi nell'ORRPChim e sono validi per tutti i concimi contenenti fosforo recuperato dal trattamento delle acque di scarico comunali. Essi si riferiscono al tenore in fosforo del concime a non al peso della massa anidra. I concimi minerali ottenuti dal riciclaggio devono rispettare i valori limite per cadmio, arsenico, mercurio, nichel, cromo, piombo,

rame, idrocarburi aromatici policiclici (PAH), bifenili policlorati (PCB), diossine (PCDD) e furani

(PCDF).

Nello studio di Agroscope Reckenholz sono stati definiti anche i requisiti agronomici. Confrontando diversi metodi d'estrazione con l'assimilazione, da parte delle piante, del fosforo presente nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio si sono definiti i metodi di estrazione che illustrano meglio le qualità agronomiche. L'obbligo di dichiarazione delle solubilità del fosforo viene sancito nell'OLCon.

Tra i processi principali per il recupero del fosforo dalle acque di scarico comunali (cristallizzazione dei sali di P, precipitazione degli acidi direttamente dai fanghi di depurazione, precipitazione degli acidi dalle ceneri contenute nei fanghi di depurazione e processi termochimici) c'è già oggi almeno un metodo che consente di adempiere i requisiti.

Deroga applicabile ai concimi per acquari

L'assoggettamento dei concimi per acquari all'obbligo di autorizzazione comporta soltanto un inutile dispendio amministrativo sia per coloro che mettono in commercio concimi sia per le autorità. Con la presente modifica d'ordinanza vengono esplicitamente esclusi dal diritto in materia di concimi, poiché non finiscono nel suolo e nemmeno nei raccolti. Anche dopo la modifica, questi prodotti continueranno a essere considerati preparati chimici e dovranno essere classificati ed etichettati dai commercianti nel quadro del controllo autonomo in virtù dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11).