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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Allegato 2

N. 5

5. Principi attivi a basso rischio

5.1. Principi attivi diversi dai microrganismi

5.1.1. Un principio attivo diverso da un microrganismo non è considerato a basso rischio se adempie una delle seguenti condizioni:

a. conformemente al regolamento (CE) n. 1272/20083, è classificato o deve essere classificato in una delle categorie seguenti:

- cancerogeno di categoria 1 A, 1B o 2,

- mutageno di categoria 1 A, 1B o 2,

- tossico per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2,

- sensibilizzante della pelle di categoria 1,

- lesioni oculari gravi di categoria 1,

- sensibilizzante respiratorio di categoria 1,

- tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,

- tossicità specifica per alcuni organi bersaglio di categoria 1 o 2,

- tossicità per gli organismi acquatici, tossicità acuta o cronica di categoria 1, sulla base di test normalizzati appropriati,

- esplosivo,

- corrosivo per la pelle, di categoria 1 A, 1B o 1C ;

b. è stato identificato come sostanza prioritaria in virtù della direttiva

2000/60/CE4;

c. è considerato perturbatore endocrino;

d. ha degli effetti neurotossici o immunotossici.

5.1.2. Un principio attivo diverso da un microrganismo non è considerato a basso rischio se è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è superiore a 100.

Tuttavia un principio attivo presente naturalmente che non corrisponde a nessuno dei punti a.–d. del numero 5.1.1 può essere considerato a basso rischio anche se è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è superiore a 100.

5.1.3. Un principio attivo diverso da un microrganismo emesso e utilizzato da piante, animali e altri organismi ai fini della comunicazione è considerato a basso rischio se non corrisponde a nessuno dei punti a.– d. di cui al numero 5.1.1.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1 lett. d

4 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1