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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Art. 12 cpv. 1 lett. c
1 L'UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dall'inoltro della domanda, un'autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all'utilizzazione prevista e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, se:
c. questo è importato e/o distribuito esclusivamente per scopi scientifici.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione: Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr