Progetto

Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 115Fedlex · Progetto

Consultazione

10 Attualmente in vigore: Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Dall'1.1.2020: Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolar-

mente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali)

10.1 Situazione iniziale

L’intensificazione del commercio internazionale e la progressione del cambiamento climatico determinano in Svizzera, e in generale in Europa, la comparsa sempre più frequente di organismi nocivi che mettono a repentaglio la salute dei vegetali. La comparsa di malattie e parassiti sui vegetali può causare gravi danni all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale nonché pregiudicare seriamente le funzioni del bosco. Per contrastare tali pericoli è necessario rafforzare le attuali misure fitosanitarie. Mediante l'introduzione di misure e strumenti supplementari più mirati si vuole evitare l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (OPP). A tal fine occorre applicare maggiormente il principio di precauzione, che prevede l'impiego di più risorse a uno stadio iniziale per prevenire danni successivi all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o il danneggiamento delle funzioni del bosco a causa di OPP.

Il 13 dicembre 2016 nell'Unione europea (UE) è entrato in vigore il nuovo Regolamento 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per i vegetali che prevede un periodo di transizione di tre anni per consentire agli Stati membri e agli ambienti interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni. In questo periodo la Commissione UE ha il compito di emanare diverse disposizioni d'esecuzione. Il nuovo regolamento è frutto di una rielaborazione di ampio respiro e su base pluriennale del diritto europeo in ambito fitosanitario e tiene conto del nuovo contesto menzionato in precedenza. In virtù dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, occorre mantenere l’equivalenza delle disposizioni fitosanitarie, poiché solo in tal modo è possibile garantire la libera circolazione delle merci con l'UE.

Onde garantire, in Svizzera, una migliore protezione dagli OPP e l’equivalenza del diritto in materia fitosanitaria l'OPV è stata sottoposta a una revisione totale.

10.2 Sintesi delle principali modifiche

Le disposizioni fondamentali dell'attuale OPV rimangono sostanzialmente invariate (divieto di utilizzo di OPP, obbligo di notifica e di lotta, divieto d'importazione o requisiti specifici per l'importazione di determinate merci da Stati terzi, obbligo di omologazione di determinate aziende, sistema di passaporto fitosanitario per il commercio con l'UE). Cambia invece la struttura dell'ordinanza e alcune delle disposizioni attuali diventano più restrittive o vengono estese ad ulteriori merci (vegetali, prodotti vegetali e ogni materiale potenzialmente portatore di OPP). Di seguito sono riassunte le principali modifiche.

 Suddivisione degli OPP in quattro categorie principali (cfr. fig. 1)

1. Gli organismi da quarantena sono organismi nocivi di importanza economica potenzialmente rilevante, non presenti in Svizzera oppure presenti ma non ancora ampiamente diffusi. Alcuni organismi da quarantena vengono trattati in maniera prioritaria («organismi da quarantena prioritari») a causa del loro potenziale di minaccia per l'agricoltura, l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o il bosco. Tra questi rientrano, ad esempio, il batterio Xylella fastidiosa e il tarlo asiatico del fusto.

2. Gli OPP diffusi in Svizzera ma non ancora presenti in determinati territori dove potrebbero rivelarsi altamente nocivi, sono definiti «organismi da quarantena rilevanti per le zone protette». Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all’interno delle zone protette delimitate espressamente per loro, ma non nel resto della Svizzera.

3. Sono definiti «organismi da quarantena potenziali» gli organismi nocivi emergenti sottoposti a misure temporanee finché non è stabilito se rispondono ai criteri applicati per gli organismi da quarantena. Questa categoria non è nuova; finora era disciplinata dall’articolo 52 capoverso 6 OPV.

4. Conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC), si introduce la categoria «organismi regolamentati non da quarantena». Si tratta di OPP ampiamente diffusi in Svizzera e trasmessi prevalentemente da determinate piante ospiti destinate