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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Art. 9 Compiti della Confederazione

1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Unità federale per la filiera alimentare.

2 Previa consultazione dei Cantoni e degli organi di controllo, nei propri ambiti di competenza, l’UFAG e l’UFAM possono:

a. allestire elenchi che stabiliscono i punti da verificare nei controlli di base e in quelli in funzione al rischio nonché criteri per la valutazione di tali punti;

b. emanare direttive tecniche concernenti lo svolgimento dei controlli di base e di quelli in funzione del rischio.

Art. 10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 L'ordinanza del 23 ottobre 201311 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è abrogata.

2 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

In cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

11 [RU 2013 3867, 2014 4517, 2016 3315, 2017 339]