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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Art. 4 Controlli in funzione del rischio
1 Oltre ai controlli di base di cui all'articolo 3, sono svolti controlli in funzione del rischio. Questi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri:
a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti;
b. sospetto fondato di inosservanza delle prescrizioni;
c. cambiamenti sostanziali in azienda;
d. ambiti a maggiore rischio lacune stabiliti annualmente.
2 I controlli in funzione del rischio possono essere svolti con diversi metodi di controllo a condizione che le ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.
Art. 5 Frequenza minima dei controlli in funzione del rischio
1 Le aziende annuali con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo nell’anno civile in corso o in quello successivo al controllo;
2 Le aziende d’estivazione con lacune in un controllo di base o di un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo entro i tre anni civili successivi al controllo;
3 Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende annuali e in almeno il 5 per cento delle aziende d’estivazioni e con pascoli comunitari in base ai criteri di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b–d.
4 Il capoverso 1 lettera a non si applica alle aziende annuali con lacune che hanno comportato una riduzione dei pagamenti diretti o dei contributi per singole colture pari o inferiore a 200 franchi.
5 Almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio per i contributi per il benessere degli animali va svolto in ogni singolo Cantone senza preavviso.
6 Nel caso di un controllo in funzione del rischio ai sensi dell’articolo 4 lettera a, devono essere ricontrollati almeno i punti lacunosi.
7 I capoversi 1–6 non si applicano ai controlli ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque.
Art. 6 Norma per le piccole aziende
Le disposizioni degli articoli 3-5 non si applicano alle aziende annuali con meno di 0,2 unità standard di manodopera. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.
Art. 7 Organi di controllo
1 Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d'esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d'esecuzione va disciplinata in un contratto scritto.